Quotidiano Energia - La Gazzetta Ufficiale europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione 2019/803 contenente i “requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica”, in vista della scadenza del prossimo 15 giugno entro la quale gli Stati membri Ue dovranno trasmettere a Bruxelles la prima relazione triennale sulla qualità dei dati delle statistiche sui prezzi dell’elettricità e del gas, come previsto dal regolamento Ue 2016/1952.
In base al regolamento (disponibile in allegato), i 28 dovranno fornire la seguente descrizione dei dati diffusi, che potrà essere presentata sotto forma di tabelle, grafici o cartine: descrizione dei dati, sistema di classificazione, copertura settoriale, concetti e definizioni statistiche, unità statistica, popolazione statistica, area di riferimento (ambito geografico), copertura temporale (periodo per cui sono disponibili dati), periodo di riferimento (periodo compreso nella relazione), unità di misura.
I rapporti, che saranno valutati da Eurostat, in questa prima attuazione copriranno solo il biennio 2017-2018.
Da ricordare la Commissione ha stabilito il formato e le modalità di trasmissione dei dati con il regolamento di esecuzione 2017/2169 adottato alla fine del 2017.
L’esecutivo comunitario ha lanciato contestualmente una consultazione (termine per le osservazioni il prossimo 18 giugno) sugli aggiornamenti agli aggiornamenti annuali, mensili e di breve termine delle statistiche energetiche previsti dal regolamento 1099/2008. Le modifiche riguardano in particolare una maggiore disaggregazione delle statistiche sui consumi energetici finali nell’industria, aggiustamenti concettuali alle definizioni del trading di gas, il passaggio da facoltativi a obbligatori di alcuni aspetti della rendicontazione e il miglioramento della tempestività della raccolta dei dati mensili sul carbone e l’elettricità.