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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Piano termovalorizzatori, Tar rinvia alla Corte Ue

Sospesa attuazione art. 35 dello Sblocca Italia

Quotidiano Energia - Rischia di saltare il piano termovalorizzatori contenuto nell'art. 35 dello Sblocca Italia, che prevede tra l'altro il fabbisogno di 8 nuovi impianti in 7 regioni.
Facendo seguito al ricorso di varie associazioni ambientaliste, il Tar Lazio ha infatti deciso di sospendere il Dpcm 10 agosto 2016 attuativo della norma, rinviando la questione alla Corte Ue. Due i passaggi su cui i giudici comunitari dovranno pronunciarsi. Innanzitutto il fatto che la legge italiana abbia considerato di “preminente interesse nazionale” la termovalorizzazione senza riconoscere un ruolo simile “agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti” stabilita dalla Direttiva  2008/98/CE. Poi la mancata sottoposizione a Valutazione ambientale strategica del Dpcm impugnato, “dato che la riconducibilità di tale provvedimento alla richiesta valutazione può emergere solo a seguito della pronuncia sul punto della Corte adita”, rimarca il Tar.
Sul primo punto, il Tribunale “rileva che la normativa italiana ora evidenziata possa porsi in contrasto con quella eurounitaria pure sopra riportata e, in assenza di giurisprudenza specifica sul punto e in assenza di un’evidenza tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio, ritiene in particolare che l’incremento della portata della termovalorizzazione e incenerimento e la definizione dei relativi impianti come 'infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale' possano porsi in violazione dei su ricordati articoli 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE - ponendosi questa come questione rilevante per la decisione del merito della presente controversia che chiede l’annullamento del dpcm impugnato – soprattutto perché analogo riconoscimento non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, non ostante la loro preminenza nella 'gerarchia dei rifiuti' di cui alla richiamata Direttiva, da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione”.
Il Tar sottolinea inoltre che la prevalenza allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento “potrebbe porsi in violazione anche dei principi di 'precauzione' e di minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE”.
Passando al secondo punto, i giudici italiani rammentano che “nell’Allegato I al Dpcm è rideterminata la capacità di trattamento dei rifiuti nei quaranta impianti di incenerimento in essere (su quarantadue esistenti e operativi sul territorio nazionale) come elencati nella Tabella A, consentendo a tali impianti l’aumento dell’attività fino all’esaurimento della rispettiva capacità organizzata, con incremento, quindi, dell’attività di incenerimento e dei suoi effetti sull’ambiente e con riclassificazione anche degli impianti in essere da “D10” a “R1” (da Smaltimento a Recupero di energia), senza che tali incrementi e modifiche siano passati al vaglio di una procedura di Vas”. Ciò “esclude che il Dpcm impugnato si sia limitato a una mera attività ricognitiva e fa sorgere il dubbio di compatibilità eurounitaria che le originarie procedure di Vas sugli impianti in essere (peraltro riclassificati “R1”) possano essere considerate tuttora valide”.
Le parti ricorrenti, prosegue la sentenza, hanno anche evidenziato, attraverso un parere della Isde Italia (“International Society of Doctors for Environment), le cifre che comporterebbe il “surplus” di incenerimento derivato dal dpcm (1.818.000 t/a). “Ne conseguirebbe che questo Dpcm non possa definirsi, quindi, come un mero atto programmatico generale, dato l’immediato e diretto impatto sull’ambiente che ne deriva, senza alcuna possibilità di successiva modifica nella sua architettura generale in sede di programmazione regionale”, dice la sentenza.
Da qui il rinvio alla Corte Ue e la conseguente sospensione del giudizio.
In tema di termovalorizzatori va inoltre segnalata la sentenza del CdS che ha in parte accolto il ricorso di Iren per il risarcimento danni chiesto dalla società al Comune di Parma a seguito dei ritardi nell'autorizzazione all'impianto del centro emiliano.
Il gruppo pretendeva un ristoro di ben 10,319 milioni sulla base di un ritardo quantificato in 300 giorni e in considerazione del mancato accesso ai certificati verdi. I giudici di appello hanno però limitato il ritardo imputabile al Comune in soli 45 giorni, stabilendo che “il parametro al quale ancorare il mancato guadagno debba essere dato dall’utile, al netto delle imposte, conseguito dalla società sulla base del bilancio del primo esercizio in cui l’impianto ha funzionato a pieno regime”.
Il Comune di Parma dovrà pertanto proporre a Iren entro 90 giorni il pagamento di una somma di denaro commisurata a tali criteri, con conclusione dell’accordo da definire entro i successivi 90 giorni (prorogabili su accordo delle parti). Se non si arrivasse all'intesa, potrà intervenire il CdS per la “determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.