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La SEN 2017, la Strategia Energetica Nazionale approvata il 10 novembre 2017 dal MISE e dal Ministero dell’Ambiente, ha un orizzonte temporale al 2030 e pone la “decarbonizzazione” e le fonti rinnovabili in rapporto tra loro come fine ultimo e mezzo per conseguirlo. Il Governo pertanto ritiene strategico l’aumento della penetrazione delle rinnovabili, nonostante l’Italia abbia già raggiunto con 5 anni di anticipo gli obiettivi 2020, con una penetrazione di 17,5% sui consumi rispetto ad un target al 2020 di 17%. Il livello raggiunto è anche coerente con quello più elevato fissato dal Governo con la SEN 2013, pari a 19 – 20% al 2020.
L’obiettivo (ambizioso) di crescita al 2030 è fino al 27%, sempre secondo la SEN 2017. In questa percentuale confluiscono le rinnovabili elettriche, che dovrebbero raggiungere il 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015, le rinnovabili termiche al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015 e le rinnovabili nei trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015. Di seguito una analisi a cura dell'avv. Giulio Maroncelli, partner di DLA Piper Italia.
Energia eolica
I nuovi investimenti in grandi impianti saranno promossi fino al 2020 con l’estensione dello strumento delle aste competitive già svolte negli ultimi anni fino al 2016 (sebbene le nuove aste avranno importanti novità quali l’eliminazione del floor price e il meccanismo “two way” di stabilizzazione del prezzo rispetto a quello di mercato). Dopo il 2020, invece, la SEN 2017 prevede che saranno sufficienti misure “abilitanti”: è estremamente interessante la previsione di favorire la conclusione di PPA, contratti di lungo periodo di vendita di energia che permetteranno la bancabilità in market parity dei nuovi grandi eolici. Sono strumenti in linea con molti altri mercati esteri oramai maturi ma ci auspichiamo che sia data concretezza alla possibilità (prevista nella SEN) che lo Stato copra in parte il rischio fluttuazione del prezzo dell’energia rendendo i PPA di lungo periodo bancabili e meno rischiosi.
Il repowering degli impianti eolici esistenti giocherà un ruolo centrale
Essa richiama la stima secondo la quale al 2030 giungeranno a fine incentivazione circa 8 GW di impianti e individua l’opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering.
Questa opportunità è stata colta dalla SEN raccogliendo le istanze delle principali associazioni di categoria, che rappresentano i proprietari degli impianti sui migliori siti per ventosità, i quali tuttavia scontano l’anzianità della flotta e il fatto che essi siano costituiti da turbine di potenza spesso sotto il MW.
Il repowering dei siti eolici esistenti, secondo la SEN, potrà contribuire ad un aumento netto della producibilità di almeno il 15% a parità di potenza.
La Strategia al 2017 prevede che il repowering sia incentivato attraverso “procedure autorizzative coerenti con l’obiettivo, semplificate in particolare per le valutazioni di tipo ambientale”. In effetti, la scelta è quasi obbligata per il legislatore, in quanto il flop del c.d. “spalmaincentivi volontario” ha escluso la quasi totalità degli impianti dalla possibilità di accedere a nuovi incentivi dopo la fine di quelli attualmente goduti. Il D.L. Destinazione Italia del 2013 (convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9) offriva infatti l’alternativa tra (i) la rimodulazione degli incentivi e (ii) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, ma con l’esclusione - per dieci anni dal termine del regime - dall’”accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica”.
In altre parole, il repowering verrà favorito a livello autorizzativo in attuazione della SEN 2017 ma non con incentivi alla produzione. In particolare, non potranno accedere ai meccanismi delle aste per l’aggiudicazione di contratti per differenza come quelle già svolte fino al 2016 e previste fino al 2020 dalla SEN.
Si pone la domanda se gli impianti ricostruiti nell’ambito del repowering potranno stipulare dei PPA godendo della garanzia dello Stato, per coprire il rischio di fluttuazione del prezzo dell’energia. Per la risposta positiva farebbe propendere il fatto che - sebbene la garanzia statale nella SEN viene descritta come uno strumento “da socializzare attraverso gli oneri generali di sistema” (come gli incentivi) - in realtà non si configura immediatamente come un incentivo in conto capitale o in conto energia, bensì come uno strumento di stabilizzazione del mercato, volto proprio alla transizione da un regime di incentivazione a un regime di market parity.