e7 il settimanle di QE - Con la Circolare 7/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni sui limiti di spesa dei nuovi incentivi condominiali per la riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici su e7 Virginio Trivella,
Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete Irene analizza la circolare e i suoi effetti.
Per gli edifici composti da più unità immobiliari “l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari” (pag. 249 e 296). È quindi esclusa l’erronea interpretazione secondo cui esso debba essere calcolato con l’esclusione delle unità pertinenziali.
Inoltre, “ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni” (pag. 274). Anche per gli edifici multi-unità posseduti da un unico proprietario è applicabile il limite di spesa di “40.000 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio”, e tale criterio vale anche per gli interventi antisismici.
Un possibile equivoco da evitare
Una frase sta contribuendo a generare un equivoco sui limiti di detrazione: “Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nell’ipotesi di cui al comma 344 della legge n. 296/2006 in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a ‘parti’ di edificio” (pag. 297).
La sua collocazione nel testo e una lettura superficiale possono indurre a ritenere erroneamente che si tratti di una disposizione generale, applicabile anche al nuovo ecobonus condomini (con detrazioni del 70 e 75%) e non alle sole altre fattispecie di ecobonus (con detrazioni del 65%).
In sostanza, potrebbe sembrare che oltre al limite di spesa riguardante l’intero immobile debba essere considerata l’ulteriore limitazione dell’ammontare massimo di detrazione per ciascuna unità.
Varie considerazioni di natura logica, tecnica ed ermeneutica dimostrano però che non è così, essendo invece possibile che per unità immobiliari particolarmente estese si possa fruire di detrazioni calcolate su una spesa superiore a 40.000 €, a condizione che la spesa complessiva per l’intero immobile non ecceda l’ammontare indicato dalla legge. Una precisazione dell’Agenzia delle Entrate potrebbe tuttavia risultare utile a evitare l’equivoco.
Un punto ancora controverso
Non ancora affrontata la questione posta dalla risoluzione dell’Agenzia 303/2008, secondo cui la fruibilità degli ecobonus per i titolari di reddito d’impresa è consentita solo per gli immobili strumentali da essi utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. È invece negata per tutti gli altri immobili, compresi quelli concessi in uso a terzi, e per gli “immobili merce”.
Sono ormai molte le pronunce delle Commissioni tributarie contrarie a questa posizione, secondo le quali la finalità della legge è incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico e non è affatto richiesta la riduzione dei consumi energetici riguardi l’attività imprenditoriale.
Alla luce delle novità legislative degli ultimi anni, che vanno tutte nella direzione della più ampia diffusione delle riqualificazioni energetiche, la limitazione appare sempre più anacronistica.