Quotidiano Energia - Arrivano gli orientamenti della Commissione europea per l’applicazione del meccanismo di solidarietà previsto dal regolamento 2017/1938 sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, entrato in vigore lo scorso novembre.
Con una raccomandazione pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale Ue, l’esecutivo comunitario indica un’ampia gamma di opzioni per il funzionamento della solidarietà, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere le soluzioni più adatte ai singoli casi. Il provvedimento, elaborato dopo una consultazione con il gruppo di coordinamento gas, mira in particolare ad assistere gli Stati membri nella stesura degli accordi bilaterali che definiscono gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari della solidarietà.
Tutti gli Stati membri direttamente connessi, rileva la Commissione, dovrebbero concordare bilateralmente in anticipo le modalità di applicazione del meccanismo. Se più di uno Stato può prestare solidarietà, il membro richiedente deve consultarli tutti e chiedere la presentazione di offerte per i volumi di gas di cui necessita per approvvigionare i clienti protetti. L’obbligo degli Stati che potrebbero prestare solidarietà ma le cui offerte non sono state selezionate viene temporaneamente sospeso, ma se la situazione di crisi si deteriora lo Stato che ha sollecitato le offerte può rivolgersi ad essi in ogni momento.
Per quanto riguarda il calcolo dei volumi di gas oggetto della solidarietà, la raccomandazione indica un sistema che dovrà prendere in considerazione almeno i seguenti elementi: i clienti protetti interessati e, ove necessario, le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas (e i volumi di gas ad esse associati) e la produzione nazionale di gas.
Sul fronte delle modalità finanziarie, si dovrà “assicurare che il gas fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà venga pagato a un prezzo adeguato”, possibilmente ricorrendo a “soluzioni basate sulla logica di mercato, quali aste e gestione della domanda”. Se non esiste un prezzo di mercato, potrebbero essere necessari altri approcci per fissare il prezzo del gas, “ad esempio il prezzo di mercato o il prezzo medio di mercato noto più recente presso la borsa o il punto di scambi virtuale accessibile più vicino, o presso un hub concordato”. Potrebbe inoltre essere utile “identificare una metodologia per la fissazione del prezzo da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale o dell’autorità competente, o prevedere l’utilizzo di un proxy, come il prezzo delle opzioni di acquisto”.
La raccomandazione sottolinea che il prezzo del gas potrà includere compensazioni per coprire il trasporto e i costi associati e i possibili danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale nel Paese fornitore.