(ANSA) - BRUXELLES, 23 APR - "La Igp Piadina romagnola,
industriale o artigianale, va prodotta in Romagna". E' quanto ha
deciso oggi il tribunale Ue in una sentenza, respingendo il
ricorso di una azienda italiana. Il caso riguarda il
riconoscimento dell'Indicazione geografica protetta e la sua
produzione. Stando ai giudici Ue "il consumatore associa
l'immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalità
artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della
Romagna".
La vicenda riguarda l'azienda Crm Srl che aveva chiesto
l'annullamento del regolamento di esecuzione Ue n. 1174/2014
della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione della
denominazione piadina romagnola-piada romagnola Igp. L'azienda
temeva che riservare l'uso della denominazione "romagnola" alle
piadine/piade prodotte nell'area geografica protetta rendeva
impossibile l'esercizio della propria attività economica
ordinaria, in quanto il proprio stabilimento di produzione si
trova al di fuori di questa area.
La domanda di registrazione della Igp piadina romagnola è
stata proposta alle autorità italiane, nel 2011, da un consorzio
per la promozione di tale prodotto. La pubblicazione ha dato
luogo a numerose opposizioni da parte di organizzazioni
rappresentative dei produttori artigianali di piadine vendute in
chioschi, che hanno contestato l'equiparazione, ai fini della
Igp considerata, delle piadine prodotte industrialmente alle
piadine di fabbricazione artigianale vendute in chioschi.
Ciononostante, le autorità italiane, l'11 dicembre 2012, hanno
depositato presso la Commissione la dichiarazione di
registrazione della Igp in questione, unitamente al disciplinare
di produzione. Nel 2013, la Crm ha impugnato davanti al Tar
Lazio gli atti della fase nazionale della procedura di
registrazione, che ha poi accolto il ricorso, imponendo alle
autorità italiane di riformulare detto disciplinare. Secondo il
Tar, infatti, la reputazione meritevole di tutela poteva essere
riconosciuta unicamente alla produzione artigianale, ad
esclusione di qualsivoglia realizzazione industriale della
piadina romagnola. Qualche giorno dopo questa sentenza, la
Commissione pubblicava la domanda di registrazione della Igp,
indicando che tale pubblicazione conferiva il diritto di
opposizione alla domanda medesima. La Crm Srl informava quindi
la Commissione della sentenza del Tar e, sulla base di questa,
chiedeva alla Commissione di annullare la pubblicazione della
domanda così come effettuata. Ciononostante, la Commissione
adottava il regolamento impugnato, dal quale deriva, come
conseguenza, che la Crm Srl non è più autorizzata a utilizzare
la denominazione piadine romagnole per i suoi prodotti
fabbricati a Modena, in quanto questa città si trova al di fuori
dell'area geografica protetta.
Con sentenza del 13 maggio 2015, il Consiglio di Stato ha
annullato la sentenza del Tar Lazio. Nel frattempo, però, la Crm
Srl ha proposto il ricorso al Tribunale Ue.
Con la sentenza odierna il Tribunale oltre a respingere il
ricorso della Crm, muove alla Commissione una serie di
rimproveri, precisando che la stessa "non avendo tenuto in
considerazione l'avvenuto annullamento del disciplinare di
produzione da parte del Tar Lazio, abbia svolto un'istruttoria
incompleta e violato il principio di buona amministrazione".
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Ue difende Igp 'piadina romagnola', va prodotta in Romagna
Industriale o artigiana.Consumatori la associa a quel territorio