Ciononostante, le autorità italiane, l'11 dicembre 2012, hanno depositato presso la Commissione la dichiarazione di registrazione della Igp in questione, unitamente al disciplinare di produzione. Nel 2013, la Crm ha impugnato davanti al Tar Lazio gli atti della fase nazionale della procedura di registrazione, che ha poi accolto il ricorso, imponendo alle autorità italiane di riformulare detto disciplinare. Secondo il Tar, infatti, la reputazione meritevole di tutela poteva essere riconosciuta unicamente alla produzione artigianale, ad esclusione di qualsivoglia realizzazione industriale della piadina romagnola. Qualche giorno dopo questa sentenza, la Commissione pubblicava la domanda di registrazione della Igp, indicando che tale pubblicazione conferiva il diritto di opposizione alla domanda medesima. La Crm Srl informava quindi la Commissione della sentenza del Tar e, sulla base di questa, chiedeva alla Commissione di annullare la pubblicazione della domanda così come effettuata. Ciononostante, la Commissione adottava il regolamento impugnato, dal quale deriva, come conseguenza, che la Crm Srl non è più autorizzata a utilizzare la denominazione piadine romagnole per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa città si trova al di fuori dell'area geografica protetta. Con sentenza del 13 maggio 2015, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar Lazio. Nel frattempo, però, la Crm Srl ha proposto il ricorso al Tribunale Ue.
Con la sentenza odierna il Tribunale oltre a respingere il ricorso della Crm, muove alla Commissione una serie di rimproveri, precisando che la stessa "non avendo tenuto in considerazione l'avvenuto annullamento del disciplinare di produzione da parte del Tar Lazio, abbia svolto un'istruttoria incompleta e violato il principio di buona amministrazione".
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