Nel caso in cui la valutazione
d'impatto ambientale (Via) di un'opera non sia stata fatta prima
della sua costruzione, come previsto dalle norme Ue, se ne può
prevedere una "postuma", purché questa non rappresenti un modo
per eludere gli obblighi europei. Lo ha stabilito la Corte di
giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi dal TAR delle Marche su
una vicenda che riguarda l'ampliamento di un impianto a biogas
di proprietà di un'azienda agricola del comune di Castelbellino
(Ancona). Nel 2012, il nuovo impianto era stato autorizzato
dalla Regione Marche senza realizzare una Via, in quanto aveva
un potenziale termico inferiore a 1 MW. Dopo diverse
vicissitudini giudiziarie, il Comune si è rivolto per la seconda
volta al Tar sostenendo l'impossibilità, sulla base del diritto
dell'Unione, di effettuare verifiche "postume". Il Tribunale
amministrativo ha quindi sollevato la questione in via
pregiudiziale davanti alla Corte Ue, che con la sentenza odierna
ha ricordato l'obiettivo primario delle Via: evitare fin
dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni dell'ambiente.
Tuttavia, sebbene il diritto Ue non preveda conseguenze per chi
omette di effettuarla, gli Stati hanno l'obbligo di adottare
tutte le misure necessarie per porvi rimedio, compreso un esame
"postumo" sulla necessità o meno di una Via. Questo è possibile
purché la regolarizzazione non sia un modo per eludere gli
obblighi comunitari e tenga in considerazione anche il concreto
impatto ambientale eventualmente già verificatosi per effetto
della costruzione.
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