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Banche: avvocato Ue, riforma popolari non viola norme Unione

Banche: avvocato Ue, riforma popolari non viola norme Unione

Parere non vincolante per decisione Corte Giustizia

11 febbraio 2020, 11:34

Redazione ANSA

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Banche: avvocato Ue, riforma popolari non viola norme Unione - RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES - Le norme italiane del 2015 sulla riforma delle banche popolari, il cosiddetto 'Investment compact' non viola il diritto dell'Ue, secondo le conclusioni - non vincolanti - dell'avvocato generale della Corte dell'Ue. Il parere viene espresso in merito ad un procedimento pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato, che chiedeva di chiarire se la normativa fosse compatibile con le regole dell'Ue, alla luce di ricorsi promossi da soci di banche popolari, Adusbef e Federconsumatori. In base alla legge, l'attivo delle banche popolari non può superare gli 8 miliardi di euro. In caso di superamento di tale soglia, la banca dovrà ridurre il proprio attivo oppure procedere, alternativamente, alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione. Tutte le banche popolari sopra tale soglia si sono adeguate tranne la Popolare di Sondrio e la Bari.

La nuova normativa italiana prevede, inoltre, che, in caso di recesso di uno dei soci in occasione della trasformazione di una banca popolare in società per azioni, il suo diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche totalmente e anche a tempo indeterminato, ove ciò sia necessario ad assicurare che il capitale della banca sia sufficiente ad evitare un default. Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Gerard Hogan (Irlanda), osserva che il diritto dell'Unione "non impone né osta a una normativa nazionale che prescrive la soglia di attivo di 8 miliardi di euro". L'avvocato generale rileva che la soglia "implica certamente una restrizione tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera circolazione dei capitali. Questa normativa, infatti, può ridurre l'interesse degli investitori in Italia, in altri Stati membri e anche in Stati terzi ad acquisire una partecipazione nel capitale di una banca popolare. Tuttavia, la limitazione appare giustificata dalla finalità di garantire una sana governance e la stabilità del settore bancario nel suo complesso in Italia e, in particolare, del settore bancario cooperativo. Spetterà poi al giudice nazionale stabilire se nel caso di specie le limitazioni siano necessarie e proporzionate rispetto alle finalità perseguite". Quanto ai limiti al rimborso delle azioni sin tanto che la banca popolare trasformata in SpA. non sia, per così dire, "messa in sicurezza", l'avvocato generale osserva che "il legislatore europeo ha ritenuto che l'interesse pubblico a garantire un'opportuna salvaguardia prudenziale nei confronti dell'ente creditizio interessato sia prevalente rispetto agli interessi privati dei soci che intendono ottenere il rimborso delle proprie azioni". La disciplina, inoltre, "non crea", secondo l'avvocato generale, "un sistema di aiuti di Stato in quanto le risorse in questione non sono di natura pubblica, bensì privata, in quanto provengono dai soci delle banche".

 

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