Valle d'Aosta

Polizia locale di Aosta, il Tar boccia il ricorso del comandante

Fabio Fiore chiedeva di annullare il concorso da dirigente

Redazione Ansa

Il Tar della Valle d'Aosta ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso di Fabio Fiore, attuale dirigente della polizia locale di Aosta, contro il concorso da comandante bandito dall'amministrazione comunale.
    Fiore è comandante da 27 anni, dopo aver vinto un concorso.
    All'epoca era previsto per lui un posto da funzionario. Con la nascita del Corpo associato di polizia locale 'Police de la plaine', la struttura è diventata di livello dirigenziale. Di qui l'incarico a Fiore da dirigente di secondo livello, a tempo determinato, che gli è stato riconfermato nel tempo ogni tre anni. Una situazione che secondo il sindaco Gianni Nuti va sanata proprio con il bando di concorso pubblicato nel settembre 2023, a cui Fiore non ha partecipato e del quale aveva chiesto l'annullamento al Tar. 

   L’attuale comandante chiedeva una “stabilizzazione” del proprio ruolo, in virtù della legge 74/2023 (disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche). Secondo i giudici tuttavia la “disciplina sull’assunzione dei dirigenti comunali non prevede alcuna deroga al reclutamento tramite concorso, bensì soltanto la possibilità di riservare una quota, non eccedente la metà, dei posti a concorso in favore del personale interno in possesso dei requisiti prescritti”. Per il concorso bandito dal comune di Aosta, essendoci solo un posto disponibile, “nessuna riserva a beneficio del personale può comunque aver luogo”. Di qui la dichiarazione di infondatezza di questa parte del ricorso.

   L’altra questione sollevata dall’attuale comandante della polizia locale di Aosta riguardava la mancanza, tra i requisiti di selezione del bando, del “dato curricolare integrato da pregressa esperienza”. In questo caso i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità, dato che il ricorrente, non avendo “presentato domanda di partecipazione alla procedura, non è legittimato né ha interesse a contestare giudizialmente il bando”.


   

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