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La Cassazione:reato vendere la cannabis, anche se light

Linea dura contro shop,ma l'errore è ammissibile se legge oscura

Un negozio si cannabis light

Redazione Ansa

Bando alla marijuana e all'hashish light, a prescindere dal livello di principio attivo: la legge che promuove la filiera della canapa, a seguito della quale sono nati migliaia di 'cannabis shop' in tutta Italia, riguarda solo alimenti o cosmetici, mentre vendere olio, resina e inflorescenze, anche se sotto lo 0,6% di Thc, è reato. La Sezioni Unite penali della Cassazione stabiliscono la linea dura contro queste attività, anche se nelle motivazioni della sentenza con cui a fine maggio hanno di fatto sbarrato loro la strada, c'è un corollario che apre ad una valutazione caso per caso degli effetti penali del divieto. "Secondo il principio di offensività", precisa infatti la Suprema Corte, occorre verificare l'idoneità "in concreto" a produrre un "effetto drogante".

Che in sostanza significa che la condotta è certamente illecita ma si potrebbe ad esempio in certi casi profilare come fatto particolarmente tenue, con la conseguente esclusione della punibilità. E sarà un giudice a stabilirlo. Tanto più che si dovrà sicuramente tenere conto del principio generale, ben ribadito nella sentenza, che se una legge è "oscura" e le interpretazioni "asimmetriche" cambia la valutazione: una sorta di "salvacondotto" per le attività nate quando ancora si riteneva che operassero nel giusto. Ma il principio generale, come scrivono i supremi giudici, è che si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di olio, inflorescenze e resina anche se presentano un Thc sotto lo 0,6%. Non vale, nel caso di questi prodotti, la "scriminante" prevista dalla legge 242 del 2016 per i soli coltivatori di canapa. Infatti "la coltivazione della cannabis è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencati dalla legge": "possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana".

La Cassazione richiama la disciplina europea, dalla quale quest'ultima legge deriva, che - precisa - riguarda il solo ambito "agroindustriale". Pertanto la coltivazione "connessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere". Del resto, la legge del 2016 fa espresso riferimento alla produzione di fibre e alla realizzazione di usi industriali "diversi" da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti. E', dunque, "tassativo" l'elenco dei prodotti che è possibile ottenere, che va dagli alimenti ai materiali per la bioedilizia, ma non foglie, olio o resina ad uso, per così dire, ricreativo. Una precisazione resa necessaria dalla precedente interpretazione "allargata" della stessa Cassazione, che ha poi richiesto l'intervento delle Sezioni Unite. Questa sentenze impone certamente una stretta. E se la vendita subisce delle limitazioni, ovviamente tutti il comparto ne risente. Per questo le organizzazioni di categoria invocano ora chiarezza sul proprio futuro. La Coldiretti sollecita un intervento del legislatore per tutelare i cittadini senza compromettere le opportunità di sviluppo di un settore nel quale hanno investito centinaia di aziende agricole, coltivando 4mila ettari di terreno.

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