Politica

Così funziona l'elezione dei Consigli delle città metropolitane

La legge Delrio, le 10 città metropolitane e il voto ponderato

Piazza del Plebiscito a Napoli

Redazione Ansa

   In vigore dall'8 aprile 2014, la legge Delrio (legge n.56 del 7 aprile 2014) regola le "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. Queste alcune delle nuove disposizioni elettorali introdotte dalla Legge 56/14 di riforma delle Province e delle Città metropolitane.

    Il SINDACO METROPOLITANO è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il CONSIGLIO METROPOLITANO è composto dal sindaco metropolitano e da: ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.

   Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere. La legge Delrio prevede la gratuità degli incarichi di: presidente della provincia, consigliere, componente dell'assemblea dei sindaci, sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, componente della conferenza metropolitana.

Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale con disciplina speciale. Le città metropolitane hanno come finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Sono organi della città metropolitana:

a) il SINDACO METROPOLITANO;

b) il CONSIGLIO METROPOLITANO;

c) la CONFERENZA METROPOLITANA

Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto.

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