Economia

Superbonus, più controlli su chi non rispetta criteri

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, dolo è su credito inesistente

Superbonus

Redazione Ansa

Il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve. Si tratta di dolo, quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, e di colpa grave, quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia eseguito in assenza di documentazione richiesta. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una circolare sulle modifiche al Superbonus del dl Aiuti bis. Nella circolare sono descritte alcune ipotesi "esemplificative e non esaustive" in cui sussistono il dolo e la colpa grave. Il dolo ricorre "quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente". La colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)". La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche di cedere i crediti ai "correntisti" (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. L'Agenzia chiarisce anche come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "remissione in bonis", istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l'errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l'errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Chi non rispetta determinati criteri sarà più soggetto a controlli sui crediti fiscali. Nella circolare sul dl Aiuti-bis, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune specifiche sugli obblighi in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, stabilendo degli "indici di diligenza", cioè dei criteri che se rispettati escludono controlli sui bonus edilizi, al contrario potrebbero indurre a controlli più incisivi. Tra i criteri l'incoerenza reddituale, l'incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l'ammontare crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare e la mancata effettuazione dei lavori.

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