Cronaca

Bayer condannata a risarcire danni per Lipobay

A medico che assunse farmaco anticolesterolo ritirato da vendita

Il farmaco Lipobay

Redazione Ansa

Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmaco anticolesterolo Lipobay - ritirato volontariamente dal commercio nel 2001 - a un medico veneziano che nel 1999 aveva iniziato ad assumere il prodotto per poi sviluppare seri problemi ai muscoli e alla respirazione, con conseguenti ricoveri. Non è nota la cifra del risarcimento. Gli 'ermellini' hanno escluso che il bugiardino fosse sufficientemente chiaro ad informare dei rischi correlati all'assunzione del farmaco definito "dannoso e difettoso".

Senza successo, la difesa di Bayer ha contestato in Cassazione il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 27 febbraio 2018 che aveva liquidato i danni non patrimoniali al medico rimasto 'vittima' del Lipobay, il dottor Roberto T. il quale aveva sviluppato la "miopatia dei cingoli" in seguito all'assunzione del prodotto del quale era venuto a conoscenza tramite gli informatori scientifici della società farmaceutica.
    Ad avviso della Suprema Corte, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato "l'esistenza nella specie della difettosità del farmaco al momento della relativa commercializzazione a cagione del principio attivo (cerivastatina) in esso contenuto, determinante l'accentuato rischio di malattie del muscolo rispetto a dosi equipollenti di altre statine, e, pertanto, una minore sicurezza del medesimo rispetto ad altri farmaci della stessa categoria (ipocolesterolemizzanti)" come evidenziato dalla Ctu. Gli 'ermellini' rilevano inoltre che il ritiro del farmaco dal commercio, "pur se volontario, depone invero per la violazione del principio di precauzione anteriormente all'immissione in commercio". Quindi anche quando Big Pharma corre ai ripari, il 'ravvedimento' è una 'attenuante'' .
    Per quanto riguarda il bugiardino, la Cassazione scrive il suo 'decalogo' e avverte che il foglietto illustrativo dei farmaci non deve sostanziarsi "in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto".
    E' invece "necessaria" una "avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell'indicato pericolo in conseguenza dell'utilizzazione del prodotto bensì effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonchè del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei benefici al riguardo, nonchè di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l'insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio". Il consumatore sarà chiamato a rispondere di concorso di colpa nel caso "di sottovalutazione o abuso del farmaco". 
   

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