Puglia

A. Mittal: Tar Lecce, 60 giorni per chiudere area a caldo

Ordinanza sindaco Taranto, respinti ricorsi azienda e Ilva in As

Redazione Ansa

(ANSA) - TARANTO, 13 FEB - Il Tar di Lecce ha respinto i ricorsi proposti da ArcelorMittal e Ilva in As contro l'ordinanza numero 15 del 2020, firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l'individuazione e il superamento delle criticità derivanti da fenomeni emissivi dello stabilimento siderurgico, disponendo, in difetto, la fermata dell'area a caldo. Il Collegio stabilisce 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta oggi, perché gli impianti siderurgici ritenuti inquinanti siano spenti. (ANSA).
    Gli effetti dell'ordinanza sindacale erano stati sospesi il 24 aprile 2020 in accoglimento delle istanze di ArcelorMittal e Ilva in As con due provvedimenti-gemelli, poi riuniti, che prevedevano una serie di atti istruttori da compiersi entro lo scorso 7 ottobre. Il termine per "procedere a ulteriori accertamenti e verifiche al fine di individuare preliminarmente le anomalie di funzionamento", sottolinea il Tar, deve ritenersi "ormai irrimediabilmente decorso". Dalle risultanze acquisite "con la disposta istruttoria - viene puntualizzato nella sentenza - si evince altresì che tali criticità e anomalie possono ritenersi risolte solo in minima parte e che, viceversa, permangono astrattamente le condizioni di rischio del ripetersi di siffatti gravi accadimenti emissivi, i quali del resto non possono certo dirsi episodici, casuali e isolati". Deve "pertanto ritenersi pienamente sussistente", evidenziano i giudici, "la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, connessa dal probabile rischio di ripetizione di fenomeni emissivi in qualche modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione". Rileva quindi il Collegio che "pertanto il termine assegnato nella misura di 60 giorni per il completamento delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento contingibile e urgente".

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