Veneto

CRV - Ordinamentale in materia di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

(Arv) Venezia 21 set. 2021 -       Il Consiglio regionale del Veneto, dopo aver esaminato l’articolato e la relativa parte emendativa, ha approvato con 35 voti favorevoli e 8 astenuti la Proposta di legge n. 58, di iniziativa consiliare, “Modifica della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, 'Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali'”.

La proposta normativa, già licenziata dalla Seconda commissione consiliare, munita del parere favorevole del CAL – Consiglio delle Autonomie Locali - e della clausola di neutralità finanziaria, era stata illustrata in aula da Relatore e Correlatore nella precedente seduta del Consiglio.

Oggi, in discussione generale, le forze di minoranza hanno denunciato la mancanza di un intervento organico in un comparto importante come quello termale. La Legge n. 40/1989 verrebbe infatti rivista solo in modo parziale, non adeguato alle attuali esigenze del settore delle acque minerali e termali, dato che manca un piano regionale. Sempre secondo l’opposizione, nel Pdl non verrebbero affrontate tre grandi questioni: il ruolo del Pubblico all’interno del comparto termale, chiamato invece a svolgere un compito importante di collaborazione con il Privato; il tema della geotermia, di competenza regionale, che andrebbe sostenuto con una normativa adeguata; il futuro delle prestazioni sanitarie termali, perché non è sufficiente semplificare le procedure ma serve un forte investimento della Regione.

Il primo firmatario della proposta normativa ha replicato ricordando “che il Progetto di legge non è una riforma della Legge 40/1989 ma ha solo natura di adeguamento ordinamentale. Riprende alcuni articoli già contenuti nel Pdl 2/2020 (semplificazioni e ordinamentale 2021), che poi sono stati inseriti nel Pdl 50/2021, ovvero l’ordinamentale della Seconda commissione. Alla luce del ruolo strategico del comparto termale, è stato quindi deciso di valutare separatamente questi articoli inserendo alcune modifiche, in attesa di una necessaria revisione complessiva della L.R. n. 40/1989. Riguardo a ciò, ho già sentito diversi soggetti portatori di interesse per avviare una prodromica fase di concertazione e confronto”. Il primo firmatario ha tuttavia sottolineato come “in materia, il Veneto non è assolutamente in ritardo rispetto ad altre regioni”.

Il Pdl 58 introduce alcune modifiche alla normativa vigente, riguardanti le procedure di rilascio dei permessi di ricerca e concessione, e norme di semplificazione procedurale. La disciplina regionale viene altresì adeguata alle normative sopravvenute, in particolare alla Direttiva comunitaria “Bolkestein” che prevede alcune prescrizioni in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, per l’esercizio delle funzioni meramente gestionali in materia di acque, viene introdotta nella legge la sostituzione degli organi politici con la struttura regionale competente nella materia delle acque minerali e termali, al fine di semplificare e snellire i procedimenti amministrativi.

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