Molise

Autostrade: Cassazione, sì a pagamento canoni viadotti

Provincia Teramo. per Corte c'è gestione economica bene

Redazione Ansa

(ANSA) - TERAMO, 11 GIU - La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 16395/2021, depositata ieri, ha rigettato il ricorso presentato dalla società Strada dei Parchi e "ad adiuvandum" dall'Associazione italiana delle concessionarie autostradali (AISCAT) contro la Provincia di Teramo. La Provincia, già dal 2007, aveva richiesto sia a Strada dei Parchi, per la A/24, sia ad Autostrade per l'Italia, per la A/14, il pagamento del canone Cosap per l'occupazione degli spazi soprastanti le strade provinciali mediante i viadotti autostradali e "tale pretesa è stata contestata da ambedue le concessionarie, che si sono sempre opposte alle sentenze di merito favorevoli alle tesi dell'Ente, frattanto pronunciate sia dal Tribunale di Teramo che dalla Corte d'appello de L'Aquila", spiega la provincia.
    Ieri, la Cassazione, nel giudicare il ricorso di Strada dei Parchi ha ritenuto che "assumono decisivo rilievo e prevalenza … l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria.. e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa.. con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione", prevista per lo Stato, "alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività..".
    Già la Corte di Appello dell'Aquila, con la sentenza 1156/2014 oggetto del ricorso, aveva rimarcato che la società concessionaria gestisce l'infrastruttura con l'assunzione del rischio di impresa, traendone utilità economiche rilevanti e che il contratto viene stipulato fra Anas e società concessionaria (e non quindi con lo Stato). Secondo la Suprema Corte la decisione della Corte di appello de L'Aquila: " è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico (...), con effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi l'applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato" (ANSA).
   

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