(ANSA) - BRUXELLES, 22 GEN - In materia di giochi d'azzardo,
il diritto Ue "non osta all'organizzazione di una nuova
procedura di gara per l'attribuzione di concessioni di durata
inferiore alle precedenti", così la sentenza della Corte di
giustizia Ue in merito alla causa Stanley International Betting
e ministero dell'Economia italiano. Le società della Stanley
chiedevano l'annullamento della gara del 2012, e una nuova gara,
criticando la durata delle nuove concessioni (40 mesi), molto
inferiore rispetto alle precedenti (tra 9 e 12 anni).
Dopo le sentenze della Corte Ue, per garantire la conformità
al diritto europeo, nel 2006 e nel 2012, l'Italia ha riformato
il settore del gioco d'azzardo. A seguito di questa riforma,
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha bandito, nel
2012, una gara per l'attribuzione di 2mila nuove concessioni.
La società britannica Stanley International Betting e la sua
controllata maltese Stanleybet Malta, escluse dalle gare
precedenti, hanno chiesto l'annullamento della gara del 2012
criticando la durata delle nuove concessioni - 40 mesi - di
molto inferiore a quella delle precedenti - fra 9 e 12 anni -.
Contestato anche il carattere esclusivo dell'attività di
commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di
cessione delle concessioni.
Adito in ultima istanza, il Consiglio di Stato ha chiesto
alla Corte di giustizia se il diritto Ue ammetta una normativa
nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto
all'allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda
una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore
rispetto a quelle rilasciate in passato.
Nella sua sentenza, la Corte afferma che "tanto la revoca e
la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa
a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni sono
soluzioni appropriate per rimediare all'esclusione illegittima
di alcuni operatori" e sta alle autorità nazionali decidere
quale soluzione scegliere.
La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana
rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività.
I giudici di Lussemburgo ricordano inoltre che le restrizioni
alle attività dei giochi d'azzardo possono essere giustificate
da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dei
consumatori, la prevenzione delle frodi, e dell'incitamento dei
cittadini a spese eccessive legate al gioco, oltre che
dall'obiettivo della lotta contro la criminalità.(ANSA).
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Giochi:Corte Ue,ok a nuova gara con concessioni più brevi
Causa Stanleybet-ministero dell'Economia