(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Un datore di lavoro può
trasformare un part-time in un tempo pieno senza consultare il
lavoratore e quindi anche contro il suo parere. Lo ha stabilito
la Corte di Giustizia Ue in una sentenza su una funzionaria del
Tribunale di Trento che ha fatto ricorso contro la fine del suo
part-time, trasformato, senza consultarla, in un tempo pieno.
Secondo la Corte, l'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale "ammette una normativa che consente al datore di lavoro
di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del
contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a
tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato". La
Corte precisa che "in virtù della legge 183/2010 del 4 novembre
2010, tutte le amministrazioni pubbliche possono (entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa), nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a
nuova valutazione i provvedimenti di concessione della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale già adottati".
La sentenza riguarda il caso della signora Mascellani,
funzionario del Ministero della Giustizia in servizio presso il
Tribunale di Trento a tempo parziale dal 28 agosto 2000. Il
Ministero della Giustizia, con decisione dell'8 febbraio 2011,
ha unilateralmente posto fine a tale regime imponendole il tempo
pieno a decorrere dal 1° aprile 2011. Nella controversia che ne
è derivata, il Tribunale di Trento chiede alla Corte di
giustizia se la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno in forza della legge n. 183/2010, senza
il consenso della sig.ra Mascellani, sia contraria alle
disposizioni dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Nella sua sentenza la Corte ricorda anzitutto che "la direttiva
97/81 e l'accordo quadro sono diretti a promuovere il lavoro a
tempo parziale - su basi accettabili sia per i datori di lavoro
sia per i lavoratori - e a eliminare le discriminazioni tra i
lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno". L'accordo
quadro "rimette agli Stati membri e alle parti sociali la
definizione delle modalità di applicazione dei principi
generali, prescrizioni minime e disposizioni, al fine di tener
conto della situazione in ogni Stato membro" . Ed "esclude che
l'opposizione di un lavoratore a una trasformazione del proprio
contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno possa
costituire l'unico motivo del suo licenziamento, in assenza di
altre ragioni obiettive".
(ANSA).
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Da part-time a tempo pieno senza consenso, ok Corte Ue
Datore può cambiare contratto senza consultare lavoratore