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Stati possono chiedere revisione Pnrr in casi eccezionali, dall'Ue valutazione rigorosa

Va dimostrato piano non attuabile per circostanze oggettive'

Stati possono chiedere revisione Pnrr in casi eccezionali, dall'Ue valutazione rigorosa

Redazione Ansa

BRUXELLES - Una volta che il Pnrr di un Paese membro è stato approvato dal Consiglio Ue "solo in casi eccezionali il Paese in questione può chiedere una revisione del Piano, in linea con l'art 21" del Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza. E' quanto sottolinea all'ANSA un portavoce della Commissione Ue in merito all'eventualità che l'Italia possa modificare il suo Pnrr. "Lo Stato deve dimostrare che non può più attuare il Piano o parte di esso a causa di circostanze oggettive". La richiesta fa scattare "una rigorosa valutazione, caso per caso, da parte della Commissione e assieme al Paese interessato", si aggiunge.

"Se il Paese membro decide di presentare all'Ue la richiesta di revisione del suo Pnrr la Commissione è tenuta a fare una valutazione della nuova proposta seguendo tutti i criteri e i requisiti previsti nel Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza. Se la valutazione è positiva la Commissione proporrà una nuova bozza di Decisione Attuativa del Consiglio che deve essere successivamente adottata dallo stesso Consiglio europeo", spiegano dalla Commissione.

Se la quota di finanziamenti è inferiore a quella prevista da un Paese membro, l'articolo 18 del Regolamento - si spiega - fornisce "diversi strumenti" agli Stati membri per "colmare il gap costi previsti e quote di finanziamenti finali", sottolinea il portavoce europeo. Le strade, in particolare, sono tre: "lo Stato può presentare un Pnrr rivisto e con una richiesta di prestiti. Può farlo fino al 31 agosto 2023 e in una misura inferiore al 6,8% del reddito nazionale lordo; il Paese, in linea con l'articolo 7 del Regolamento, può presentare un Pnrr rivisto che preveda un trasferimento di fondi da altri programmi di finanziamento Ue in gestione concorrente (i Fondi di coesione, ad esempio); il Paese membro, infine, può colmare il gap" tra finanziamenti e costi previsti "con fondi nazionali". 

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