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Viabilità: ordinanze comunali efficaci solo con cartelli

Consiglio di Stato: segnali elementi costitutivi divieto/obbligo

Viabilità: ordinanze comunali efficaci solo con cartelli

Redazione Ansa

Le ordinanze amministrative che limitano o vietano la circolazione su tratti di strada di pertinenza dei comuni hanno efficacia nei confronti degli automobilisti dal momento in cui vengono posizionati i relativi cartelli. Questo principio è stato sottolineato dalla sentenza numero 8118 della Quinta sezione del Consiglio di Stato, in relazione a un provvedimento emesso da un comune del Bolognese.
    Nel commentare gli effetti del pronunciamento, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del Gruppo Seac chiariscono: "La segnaletica stradale, infatti, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui scaturisce l'obbligo o il divieto, e non una forma di pubblicità".
    Nel caso in oggetto, una società impegnata nella costruzione e nell'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, attraverso combustione di biogas da fermentazione anaerobica di biomasse agricole, aveva impugnato davanti al Tar dell'Emilia Romagna il divieto di transito per veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate previsto dal comune dove era in costruttore la struttura. Lo aveva fatto entro i termini di legge se contati dall'installazione della segnaletica, oltre tali termini se considerata la data dell'emanazione dell'ordinanza.
    Il Consiglio di Stato ha ricordato che "il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge".
    "Di conseguenza - chiariscono gli esperti giuridici del periodico Seac - la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita in altro modo dall'utente della strada non è idonea a far sorgere qualsiasi obbligo specifico nei suoi riguardi, tenuto conto appunto che la segnaletica stradale rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui scaturisce l'obbligo, e non una forma di pubblicità". 

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