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Tamponamento ciclista, è responsabile sempre l'automobilista

Per Cassazione prioritario principio rispetto distanza sicurezza

Tamponamento ciclista, è responsabile sempre l'automobilista

Redazione Ansa

In caso di tamponamento di un ciclista, quindi di urto nella parte posteriore della due ruote, la responsabilità è sempre del conduttore dell'autoveicolo, a meno che questi non possa dimostrare che al momento dell'incidente stesse rispettando la distanza di sicurezza e che l'urto sia avvenuto per cause a lui non imputabili. Questo è il principio che si evince dalla sentenza 5760 del 22 febbraio 2022 della Corte di Cassazione. Sentenza che ha riformato un pronunciamento della Corte di Appello di Napoli in cui, in mancanza di ricostruzione certa della dinamica del sinistro, era stata attribuito concorso di colpa nella responsabilità dell'incidente a ciclista e automobilista. Incidente legato al movimento 'ondivago' in carreggiata del mezzo a pedali e all'eccessiva velocità dell'auto e che aveva avuto conseguenze luttuose per il minorenne alla guida della bici tamponata.
    Nel diffondere sul Web e commentare gli effetti la decisione degli Ermellini, gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica di SEAC, ricordano come il codice della strada all'articolo 149, comma primo, preveda che "il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento con la bicicletta pone a carico del conducente medesimo una presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza". Ne consegue che per 'liberarsi' dalla responsabilità dell'incidente il conducente "resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili". 
   

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