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Auto a costo zero, il Tar conferma la sanzione

Per aver diffuso web informazioni ingannevoli nella promozione dell'offerta commerciale

Auto a costo zero, il Tar conferma la sanzione

Redazione Ansa

 Nessuna sospensione della sanzione da 200mila euro inflitta nel novembre scorso dall’Antitrust alla società Pubblicamente per informazioni ingannevoli nel settore della commercializzazione di offerte di acquisto auto "a costo zero". L'ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza.

Secondo l’Autorità, Pubblicamente – insieme con altre società dello stesso settore – ha diffuso sul sito web informazioni ingannevoli nella promozione della sua offerta commerciale, in quanto "a fronte della suggestiva promessa relativa alla possibilità di acquistare un’automobile 'a costo zero' o fortemente ridotto, grazie alla corresponsione agli aderenti di un rimborso fisso mensile a titolo di remunerazione per la prestazione di un’attività pubblicitaria da svolgere mediante il veicolo acquistato, da un lato, esponeva i consumatori a ingenti ed immediati esborsi al momento dell'adesione all'offerta e, dall'altro lato, li induceva a ritenere, contrariamente al vero, che il vantato rimborso mensile derivasse da un'attività economica reale che avrebbe consentito loro nel corso del tempo di recuperare quanto versato per l'acquisto dell'auto".

Il Tar oggi ha deciso che allo stato "non emergono profili di illegittimità del provvedimento impugnato", tenendo conto "della modalità complessiva di proposizione dell’offerta, come posta all’attenzione dell’Autorità e sanzionata in punto di piena e immediata comprensione da parte dei consumatori della tipologia contrattuale proposta, che meritava un ampia illustrazione sin dal momento del primo contatto". In più, i giudici hanno valutato anche il fatto che "al paventato pregiudizio di natura meramente patrimoniale si può ovviare con la richiesta di rateizzazione della sanzione, non sussistendo i presupposti per la concessione di una cauzione, in quanto, nel bilanciamento degli intessi coinvolti, prevalgono quelli del consumatore a una immediata e adeguata conoscenza della proposta contrattuale", e rilevato che "il lamentato 'danno all'immagine’ è apoditticamente richiamato e può essere considerato reversibile in caso di eventuale esito del giudizio favorevole alla ricorrente e che l'attività di impresa della ricorrente non risulta inibita in sé dal provvedimento impugnato, se proseguita con modalità non in contrasto con quanto rilevato dall’Agcm".

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