(ANSAmed) - BRUXELLES, 15 GIU - Non è possibile fare i
respingimenti immediati dei migranti ai confini, tra Paesi Ue.
Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia europea del
31 maggio, che interpreta il Regolamento di Dublino III.
"Quando una persona si reca in uno Stato membro dopo aver
presentato una domanda di protezione internazionale in un altro
Paese dell'Ue - affermano i giudici - il primo non può decidere
di trasferirla verso il secondo, prima che quest'ultimo abbia
dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico".
La sentenza della Corte Ue fa riferimento al caso di un
cittadino iracheno, che dopo aver fatto domanda di protezione
internazionale in Germania, si è recato in Francia, dove è stato
fermato.
Le autorità francesi hanno chiesto a quelle tedesche di
riprendere in carico l'uomo, decidendo di trasferirlo il giorno
stesso verso la Germania. Le autorità francesi hanno
considerato infatti, in applicazione del regolamento Dublino
III, che fosse la Germania lo Stato competente per l'esame della
domanda di protezione internazionale dell'uomo, poiché aveva
fatto richiesta in quel Paese.
L'iracheno ha impugnato dinanzi ai giudici francesi la
decisione che disponeva il suo trasferimento verso la Germania,
facendo valere, in particolare, che tale decisione disattende il
regolamento Dublino III perché è stata adottata e a lui
notificata prima che lo Stato membro richiesto (la Germania)
rispondesse esplicitamente o implicitamente, alla domanda di
ripresa in carico delle autorità francesi.
Investito della causa, il tribunale amministrativo francese
di Lille ha domandato alla Corte di giustizia se, nel contesto
sopra descritto, le autorità francesi potessero adottare un a
decisione di trasferimento nei confronti dell'uomo e
notificargliela prima che la Germania avesse accettato
esplicitamente o implicitamente tale ripresa in carico.
(ANSAmed).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it
Migranti: Corte Ue, respingimenti immediati contro legge
Prima trasferimento occorre accordo Paese a ripresa in carico