(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 GIU - "Le esenzioni fiscali di cui
gode la Chiesa cattolica in Spagna possono costituire aiuti di
Stato vietati se e nella misura in cui siano concesse per
attività economiche": lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue
in una sentenza.
La sentenza della Corte riguarda la causa intentata da una
congregazione religiosa della Chiesa cattolica spagnola, in
qualità di ente responsabile di una scuola religiosa che si
trova vicino a Madrid. La congregazione ha chiesto allo Stato il
rimborso di un'imposta comunale sulle costruzioni di circa
24.000 euro, versata per lavori realizzati in un edificio
scolastico che ospita la sala conferenze della scuola. Ha
chiesto il rimborso invocando un accordo concluso tra la Spagna
e la Santa sede (prima dell'adesione della Spagna alle Comunità
europee) che prevede diverse esenzioni fiscali a favore della
Chiesa cattolica.
Le autorità tributarie hanno però respinto il rimborso perché
i locali ristrutturati sono utilizzati per impartire
l'istruzione primaria e secondaria disciplinata dallo Stato,
equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e
totalmente finanziata dal bilancio pubblico. Sono anche
utilizzati a fini di istruzione prescolare, extrascolastica e
post-obbligatoria libera, non sovvenzionata dal bilancio
pubblico e per la quale vengono percepiti contributi
d'iscrizione. Secondo le autorità l'esenzione non si applica, in
quanto è richiesta per un'attività della Chiesa cattolica non
avente finalità strettamente religiosa.
Il Tribunale amministrativo di Madrid, investito della
controversia dalla congregazione religiosa, ha chiesto alla
Corte di giustizia se l'esenzione fiscale controversa, qui
applicata ad un edificio scolastico, debba essere considerata
quale aiuto di Stato vietato dal diritto dell'Unione. "La causa
propone allo stesso tempo la fondamentale questione se, per uno
Stato membro, il fatto di esentare una comunità religiosa da
talune imposte, anche per attività prive di finalità
strettamente religiosa, possa costituire un aiuto di Stato
vietato", spiega la Corte.
Nella sentenza, la Corte afferma che "l'esenzione fiscale
controversa può costituire un aiuto di Stato vietato se e nella
misura in cui le attività esercitate nei locali in questione
sono attività economiche, circostanza che spetta al giudice
nazionale verificare".
E aggiunge che l'esenzione dall'imposta comunale in questione
pare soddisfare due delle quattro condizioni per poter essere
qualificata quale aiuto di Stato vietato, nella misura in cui:
conferirebbe alla congregazione che gestisce la scuola un
vantaggio economico selettivo e comporta una diminuzione delle
entrate del comune e, pertanto, l'impegno di risorse dello
Stato. (ANSAmed).
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Corte Ue boccia esenzioni Chiesa Spagna se a scopo di lucro
Niente aiuti fiscali per attività economiche