Si è chiuso in questi giorni il
procedimento che ha visto un gondoliere sostituto ricorrere
contro il Comune di Venezia perché escluso dalla graduatoria
definitiva del bando di concorso per l'assegnazione di 7 licenze
per l'esercizio del servizio pubblico di gondola. Il Tar del
Veneto ha respinto il ricorso, confermando la regolarità del
procedimento amministrativo e aprendo la strada per il ritiro
della licenza da parte dei soggetti utilmente posizionati in
graduatoria.
Il ricorrente, che operava da qualche anno come gondoliere
sostituto, aveva partecipato al concorso pubblico sulla base di
una graduatoria provvisoria in cui risultava inizialmente al
quarto posto. Tuttavia, in seguito a verifiche istruttorie
approfondite condotte dal Comune, i punteggi assegnati ai
candidati sono stati rivisti, portando il ricorrente all'ottavo
posto nella graduatoria definitiva, fuori dalle posizioni utili
per ottenere una delle ambite licenze.
Il ricorso presentato contestava, tra le altre cose, la
legittimità della procedura adottata dal Comune, sostenendo che
l'Amministrazione avesse consentito integrazioni documentali
successive alla scadenza dei termini previsti dal bando, con
effetti pregiudizievoli per il ricorrente. Il Tar ha però
rigettato queste censure, ritenendole prive di fondamento e
confermando che le verifiche svolte non hanno violato i principi
di par condicio e di autoresponsabilità dei partecipanti.
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