La Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sull'obbligo per tutti gli enti territoriali italiani (regioni, province, città metropolitane e comuni), compresi quindi i comuni valdostani, di versare un contributo a favore delle finanze statali in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della necessità di rispettare gli obblighi imposti dall'Unione europea. Nessun ente territoriale, dunque, può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, perché ciò significherebbe aggravare il peso del contributo per gli altri enti.
La Valle d'Aosta lamentava di dover pagare illegittimamente due volte il contributo, una in quanto regione e un'altra in qualità di rappresentante dei comuni valdostani, sostenendo che i comuni non dovessero pagare in quanto gli stessi sarebbero, da un punto di vista finanziario, un'unica entità insieme alla Valle d'Aosta e lamentava, altresì, l'assenza della procedura dell'accordo con lo Stato per determinare l'entità del contributo dovuto.
La Corte costituzionale ha però affermato che la Regione Valle d'Aosta è semplicemente il soggetto che per legge ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani, senza che questi ultimi possano essere considerati un tutt'uno con la Regione, cosicché è vero che quest'ultima paga due volte, ma in entrambi i casi correttamente, perché paga quanto da lei dovuto in qualità di regione e quanto dovuto dai propri comuni, dai quali poi potrà farsi rimborsare.
Neppure è violato il principio pattizio perché lo Stato può imporre anche alle regioni a statuto speciale, quale è la Valle d'Aosta, contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificandone l'importo complessivo e rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato solo i criteri di ripartizione del contributo per determinare l'importo dovuto da ciascun ente.
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