"Le Guide alpine italiane non sono
state coinvolte nella stesura di questo disegno di legge e non
ne sono promotrici. Ciò detto, è bene chiarire che l'articolo
numero 1 dello stesso disegno di legge non va a creare una nuova
figura professionale ma a modificarne una già esistente, quella
di accompagnatore di media montagna, istituita dalla legge
nazionale 6 del 1989, articolo 21". Così il Collegio nazionale
guide alpine italiane, visti "alcuni articoli usciti sulla
stampa nazionale in merito al disegno di legge del senatore
Enrico Borghi (ddl n.194) sulle professioni della montagna".
Secondo le guide alpine italiane, "l'articolo in oggetto,
semplicemente modifica il nome di questa figura professionale da
'accompagnatore di media montagna' in 'guida escursionistica di
montagna', inquadrandone l'attività come già faceva la legge
6/89, con alcune specifiche aggiuntive". Inoltre "questo
articolo, oggetto della polemica sollevata da associazioni di
guide ambientali, di fatto dà la possibilità, ma non l'obbligo,
alle guide ambientali di vedersi riconosciuta la propria
competenza professionale, facendo richiesta di rientrare negli
elenchi ordinistici degli accompagnatori di media montagna,
previo adeguamento formativo e superamento dell'esame di
abilitazione".
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