"La cronaca giudiziaria deve rispettare: la verità dei fatti, anche soltanto putativa; la pertinenza dell'informazione consistente nell'interesse pubblico alla diffusione e conoscenza della notizia; e la continenza intesa come utilizzo di una forma linguistica civile e mai offensiva. Tali condizioni minime risultano rispettate. Oltre al diritto di cronaca, la libertà di espressione tutelata è anche quella della critica politica, poiché la notizia è rappresentata dalla pubblicazione parziale di un intervento di un consigliere regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni". Lo scrivono i giudici della seconda sezione di appello del Tribunale di Genova nella sentenza di assoluzione nei confronti dell'ex consigliere regionale Enrico Tibaldi, condannato in sede civile in primo grado (risarcimento di 10.000 euro) per aver leso l'immagine della società Watergenpower srl durante un intervento in aula.
Tibaldi aveva denunciato - come riportato in alcuni articoli di giornale - l'acquisto da parte di Cva di macchinari risultati "difettosi" (prodotti in Cina) per un valore di 15 milioni di euro. La fornitura era stata curata dalla Wgp srl. Nel ricorso la difesa segnalava "l'omessa valutazione del contesto nel quale l'appellante ha pronunciato le critiche e, precisamente, nell'esercizio delle proprie funzioni politiche di consigliere regionale e in sede consiliare, con le garanzie previste dell'articolo 122 della Costituzione e l'articolo 24 dello Statuto Regione Valle d'Aosta". Da segnalare anche che in corso di causa è stato dichiarato il fallimento della Watergenpower srl, oggi in liquidazione.
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