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Annullata la condanna a Cuomo e Accornero, 'vizio di motivazione'

Annullata la condanna a Cuomo e Accornero, 'vizio di motivazione'

Cassazione: "Prescritto il traffico di influenze, nessun rinvio"

AOSTA, 23 gennaio 2024, 18:19

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Un "vizio di omessa motivazione" e l'estinzione del reato "per prescrizione": per questo la Corte di cassazione lo scorso 16 novembre ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per concorso in traffico di influenze illecite nei confronti di Gabriele Accornero e Gerardo Cuomo, giunta al termine del processo d'appello bis su presunti casi di corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d'Aosta.
    Ad Accornero, ex manager di Finaosta ed ex consigliere delegato del Forte di Bard, i giudici d'appello nel marzo del 2023 avevano inflitto otto mesi di reclusione, all'imprenditore Cuomo cinque mesi e dieci giorni (in entrambi i casi la pena era stata sospesa).
    Nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della sentenza della seconda sezione penale della Cassazione.

Secondo i supremi giudici la questione ruota ancora attorno alla presunta "utilità": la Corte d'appello di Torino non ha "nuovamente spiegato da quali elementi abbia tratto l'esistenza" di un nesso di reciprocità tra il pagamento a fine 2015 da parte di Cuomo di circa 1.600 euro per lavori edili in casa dell'ex consigliere delegato di Finaosta "e l'interessamento di Accornero in relazione alla concessione in locazione degli immobili di proprietà di Autoporto" - all'epoca occupati da Deval spa - al Caseificio valdostano.
    Già nella prima sentenza di Cassazione, datata 2022, la sesta sezione evidenziava la "manifesta sproporzione" tra il pagamento di lavori edili in casa di Accornero e l'"ingente risparmio" a vantaggio dell'azienda di Cuomo, "per effetto del nuovo contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro, alla luce dello sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata fissata in 13 anni".
    Il "vizio di omessa motivazione" nella sentenza dell'appello-bis comporta l'annullamento, che va disposto, scrive la Cassazione, "tuttavia, senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione", scattata il 3 giugno 2023.
   
   

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