Un "vizio di omessa motivazione" e
l'estinzione del reato "per prescrizione": per questo la Corte
di cassazione lo scorso 16 novembre ha annullato senza rinvio la
sentenza di condanna per concorso in traffico di influenze
illecite nei confronti di Gabriele Accornero e Gerardo Cuomo,
giunta al termine del processo d'appello bis su presunti casi di
corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d'Aosta.
Ad Accornero, ex manager di Finaosta ed ex consigliere delegato
del Forte di Bard, i giudici d'appello nel marzo del 2023
avevano inflitto otto mesi di reclusione, all'imprenditore Cuomo
cinque mesi e dieci giorni (in entrambi i casi la pena era stata
sospesa).
Nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della
sentenza della seconda sezione penale della Cassazione.
Secondo
i supremi giudici la questione ruota ancora attorno alla
presunta "utilità": la Corte d'appello di Torino non ha
"nuovamente spiegato da quali elementi abbia tratto l'esistenza"
di un nesso di reciprocità tra il pagamento a fine 2015 da parte
di Cuomo di circa 1.600 euro per lavori edili in casa dell'ex
consigliere delegato di Finaosta "e l'interessamento di
Accornero in relazione alla concessione in locazione degli
immobili di proprietà di Autoporto" - all'epoca occupati da
Deval spa - al Caseificio valdostano.
Già nella prima sentenza di Cassazione, datata 2022, la sesta
sezione evidenziava la "manifesta sproporzione" tra il pagamento
di lavori edili in casa di Accornero e l'"ingente risparmio" a
vantaggio dell'azienda di Cuomo, "per effetto del nuovo
contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro, alla luce
dello sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata
fissata in 13 anni".
Il "vizio di omessa motivazione" nella sentenza
dell'appello-bis comporta l'annullamento, che va disposto,
scrive la Cassazione, "tuttavia, senza rinvio, in quanto il
reato è estinto per prescrizione", scattata il 3 giugno 2023.
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