L'Assemblea legislativa ha
respinto con sei voti favorevoli da parte dei consiglieri di
minoranza e sei contrari da quelli di maggioranza una mozione
dei consiglieri Tommaso Bori e Simona Meloni (Pd) che mirava ad
"impegnare l'Esecutivo regionale ad aprire una fase di
consultazione con tutte le sigle sindacali al fine di porre in
essere atti istituzionali concordati e condivisi; attuare tutte
le azioni necessarie riguardanti gli incarichi di funzione
organizzativa e incarichi di funzione professionale che siano
conformi alle normative sopraesposte e al parere dell'Aran,
nonché alle istanze delle sigle sindacali".
L'atto di indirizzo era stato illustrato nella precedente
seduta dalla consigliera Meloni. "Si tratta di applicare
contratti - ha spiegato -, leggi e normative, rispettando i
pareri dell'Aran. Le Aziende sanitarie regionali e gli Enti,
secondo il Ccnl del comparto sanità 2019-2021, devono provvedere
a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto
previsto all'articolo 24 del Ccnl. Nelle Aziende sanitarie ed in
quelle ospedaliere della Regione Umbria non è mai stato attuato
il processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di
funzione previsto dal Ccnl 2016/2018, così sono continuati ad
esistere sia i coordinamenti che le posizioni organizzative.
L'Azienda ospedaliera di Perugia non ha mai di fatto attuato le
disposizioni del Ccnl 2016/2018 né in termini di adeguamento
economico, né tanto meno dal punto di vista del completamento
del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di
funzione, limitandosi unicamente a cambiare la denominazione dei
coordinamenti e degli incarichi di posizione in incarichi di
funzione. La mancata istituzione degli incarichi di funzione ha
comportato quindi l'inapplicabilità della norma transitoria di
cui all'articolo 22 del Ccnl 2016/2018, che appunto recita 'gli
incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di
sottoscrizione del presente Ccnl.. restano in vigore fino al
completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli
incarichi di funzione'. Una corretta applicazione dell'articolo
36 Ccnl 2019/2021 comporta la trasposizione dei coordinamenti e
delle posizioni organizzative quali permanenti, ovvero senza
alcuna scadenza, posto che né i coordinamenti né le posizioni
organizzative (a differenza degli incarichi di funzioni
istituiti con Ccnl 2016/2018) prevedevano alcuna scadenza, ed
erano revocabili 'ad personam' solo in caso di sanzioni
disciplinari o valutazioni negative. Tale interpretazione,
almeno per quello che concerne il coordinamento, è supportata
dal parere Aran Csan 114 che sul punto chiarisce che 'si ritiene
comunque applicabile alla data dell'1.1.2023'. Si ritiene
pertanto che siano del tutto illegittimi i regolamenti che
prevedano l'automatica cessazione dei suddetti coordinamenti e
posizioni organizzative, in quanto l'articolo 36 Ccnl vigente
prevede per gli incarichi esistenti che 'resta ferma la durata
precedentemente definita'. Le Aziende sanitarie-ospedaliere
umbre hanno adottato regolamenti per l'attribuzione dei nuovi
incarichi istituiti dal Ccnl 2019/2021, stabilendo che saranno
oggetto di nuovo affidamento anche i vecchi coordinamenti e
posizione organizzative per i quali hanno arbitrariamente
previsto una scadenza al 31 dicembre 2023. Anziché trasporre
tali incarichi e coordinamenti secondo 'la durata
precedentemente definita', cioè nessuna, e con possibilità di
revoca solo in caso di sanzioni disciplinari o valutazioni
negative, è stata attribuita agli stessi una scadenza. Tale
impostazione è contraria alla disciplina contrattuale, oltre che
ingiusta per i lavoratori che nel tempo hanno prestato la
propria professionalità allo svolgimento di tali coordinamenti e
incarichi di funzione, che dall'oggi al domani non possono
tornare a svolgere mansioni differenti e non attinenti con tali
incarichi. Ad oggi non risultano azioni messe in atto
dall'Assessore preposto di consultazione con le sigle sindacali,
per affrontare collettivamente e complessivamente il tema.
L'applicazione di tali normative riguarda anche gli incarichi di
funzione organizzativa in scadenza".
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