Nell'autorizzazione con la quale a
metà dicembre 2022 Rete Ferroviaria Italiana autorizzò il
personale tecnico di Ambiente, APPA-Trento, Italferr e
Tecnoverifiche ad accedere a un fondo del quale è
comproprietaria Tim Srl al fine di eseguire indagini dell'area
inquinata ex Sloi, a Trento. Si tratta di analisi propedeutiche
allo sviluppo del Progetto "Circonvallazione di Trento". L'ha
deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha
respinto un ricorso proposto dalla stessa Tim Srl. Per
comprendere l'ambito nel quale si colloca il provvedimento
contestato, occorre evidenziare - puntualizzano i giudici in
sentenza - "che la 'Circonvallazione di Trento' è parte di
un'opera ferroviaria più ampia, identificata come 'Direttrice
Brennero-Verona-Bologna/Tratta di valico e tratta di adduzione -
Valico e accesso al Brennero/Accesso al Brennero - Potenziamento
linea Fortezza-Verona', che ricade nel Corridoio europeo TEN-T
'Scandinavia-Mediterraneo', di collegamento tra Helsinki e La
Valletta, passando per il centro Europa, la dorsale tirrenica e
le principali città siciliane, con una lunghezza di 9.400 km".
Nell'ambito della progettazione dell'opera sono state ritenute
necessarie indagini sulle condizioni ambientali di alcuni siti
contaminati interessati dall'opera - fra i quali quello nel
quale ricade la proprietà di Tim Srl - al fine di evitare che
l'opera interferisca con le bonifiche in corso, nonché di
assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori impiegati e
per la popolazione insediata nella zona. Il Tar ha confermato
come l'attività d'indagine in questione "risulta funzionale ad
assicurare la salvaguardia di esigenze di rilievo pubblicistico
connesse allo sviluppo progettuale dell'opera e alla sua futura
realizzazione esecutiva"; e "non potrebbe legittimamente essere
compiuta senza assicurare la salvaguardia della salute e della
sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree
interessate - così come quella dei cittadini residenti nelle
aree limitrofe - il che rende le indagini da svolgere con
l'accesso anche al fondo della società ricorrente effettivamente
indispensabili per lo sviluppo progettuale dell'opera".
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