La Corte di Giustizia tributaria
di primo grado di Bolzano (con sentenza n. 103/2023) ha
stabilito che i dispositivi di protezione individuale importati
dall'Asl per far fronte all'emergenza da Covid-19, non devono
scontare dazi e Iva all'importazione (come previsto dall'art.
74, Reg UE 2009/1886). Il pronunciamento riguarda il contenzioso
avviato a maggio del 2020, in piena pandemia, dall'Agenzia delle
Dogane contro l'Asl di Bolzano per l'importazione dalla Cina di
un grosso quantitativo di mascherine chirurgiche durante la
pandemia e per le quali si chiedeva il pagamento di Iva e dazi
per circa 2 milioni e 500 mila di euro.
I giudici tributari hanno dato ragione alla Asl di Bolzano,
assistita dallo Studio Armella&Associati, riconoscendo
l'assoluto stato di emergenza e la conformità dell'importazione
alla normativa nazionale ed europea anti Covid, e annullando la
pretesa dell'Agenzia delle Dogane. L'esenzione, infatti, era
prevista per tutte le importazioni di dispositivi medicali
idonei a contrastare gli effetti della pandemia, effettuate a
partire dal 30 gennaio 2020. Secondo la Commissione europea
(decisione n. 2020/491), inoltre, questa esenzione doveva essere
integrale e senza eccezioni nei confronti delle Amministrazioni
ospedaliere e sanitarie, a maggior ragione, visto l'assenza di
scopi di lucro, si legge in un comunicato di Sec Newgate Italia
Srl.
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