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Ecco la norma per il blocco della partita

Ecco la norma per il blocco della partita

Articolo 62 delle norme federali

ROMA, 27 dicembre 2018, 18:20

Redazione ANSA

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Koulibaly: ecco la norma per il blocco della partita - RIPRODUZIONE RISERVATA

Koulibaly: ecco la norma per il blocco della partita - RIPRODUZIONE RISERVATA
Koulibaly: ecco la norma per il blocco della partita - RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo 62 delle norme federali: ecco la regola che stabilisce la possibilità di bloccare la partita anche in caso di cori razzisti da parte dei tifosi. La legge sportiva prevede questo: ''il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara''. Inoltre,secondo il comma 7 ''il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria che hanno causato il provvedimento''.

E in caso di sospensione della gara - come prescrive il comma 8 dell'articolo 62 delle noif - ''i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara.
Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi''. Il comma 9 indica infine che ''l'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti''.

   

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