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Giustizia: riforma per 'aggredire' il civile, ecco le novità

Giustizia: riforma per 'aggredire' il civile, ecco le novità

Arbitrato, negoziazione, tutela credito, semplificazione processo

ROMA, 29 agosto 2014, 20:30

Redazione ANSA

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Ridurre l'arretrato, attraverso forme stragiudiziali che evitino di portare la causa di fronte a un giudice. E' il perno della riforma della giustizia civile, predisposta dal ministero con l'ausilio dei propri tecnici e della commissione istituita dal ministro Orlando, presieduta da Giuseppe Maria Berruti, direttore del Massimario della Cassazione. A fronte a 5 milioni di procedimenti arretrati, il piano - un decreto legge e un disegno di legge delega da realizzare in 18 mesi - punta a definire entro l'anno fra il 20 e il 40% delle pendenze, cioè da uno a 2 milioni di cause.

IL DECRETO LEGGE:

- ARBITRATO - Valido per i procedimenti pendenti in tribunale e corte d'appello tranne quelli sui diritti indisponibili (lavoro, previdenza e assistenza sociale): il giudice trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell'Ordine forense circondariale per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 3 anni all'albo. Il procedimento prosegue di fronte all'arbitro. Il lodo ha valore di sentenza. Se l'arbitrato è disposto in appello, ci sono 120 giorni di tempo, poi entro 60 la causa rientra nell'iter processuale.

- NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro convengono di risolvere la controversia con l'assistenza dei legali. Esclusi i diritti indisponili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. I tempi li determinano le parti, ma non possono essere inferiori al mese e superiori a 4 prorogabili per non più di 2. Anche il giudice può invitare a procedere alla negoziazione. Il Consiglio nazionale forense monitora le procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati annualmente al ministero della Giustizia.

- SEPARAZIONI E DIVORZI - Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio: la negoziazione si applica anche a separazioni e divorzi consensuali se non ci sono figli minori o con handicap. L'avvocato trasmette all'ufficiale di stato civile del Comune copia autenticata dell'accordo raggiunto, pena una sanzione. Un'ulteriore semplificazione, sempre se non ci sono figli minori o con handicap, consentirà ai coniugi di comparire davanti all'ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o scioglimento del matrimonio: l'assistenza dei difensori non è obbligatoria.

- LEGALE PUO' SENTIRE TESTI FUORI DA PROCESSO - Le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche e soprattutto prima del giudizio, possano costituire fonti di prova nel processo. E il giudice potrà sentire i testimoni a distanza in videoconferenza

- TUTELA DEL CREDITO - Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più: fissato un incremento del saggio di interesse moratorio all'8,15% (quello per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare: su istanza del creditore, la dispone il presidente del tribunale, autorizzando l'ufficiale giudiziario ad accedere in via telematica alle banche dati della Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.

- CHI PERDE, PAGA - Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo: verranno limitati i casi di compensazione ai soli casi di soccombenza reciproca.

IL DDL DELEGA: 

- RAFFORZATO TRIBUNALE IMPRESE - Estese le sue competenze, comprendendo anche ambiti di particolare importanza per la competitività del sistema imprenditoriale: concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action a tutela dei consumatori.

- TRIBUNALE FAMIGLIA - L'istituzione del tribunale per la famiglia e i diritti delle persone allarga lo spettro delle competenze dei tribunali per i minori, includendovi competenze oggi attribuite al tribunale ordinario: diritti delle persone, in particolare i minori, e diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi, contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari. Si istituisce così una specifica articolazione giudiziaria specializzata in tali materie.

- SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE - Viene rivista la fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Si rafforza il principio di immediata, provvisoria efficacia delle sentenze di primo e secondo grado. Si afferma il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice. Rimodulati e ridotti i tempi processuali: si rafforza il profilo impugnatorio dell'appello col divieto di nuove allegazioni di eccezioni e prove e la tipizzazione dei motivi di gravame. Si configura un intervento per evitare impugnazioni strumentali, con la revisione del giudizio camerale in Cassazione.

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