Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Da 4 a 10 anni per compravendita voti

Da 4 a 10 anni per compravendita voti

Si punisce lo scambio dei voti con "denaro o altra utilità"

roma, 16 aprile 2014, 19:42

Redazione ANSA

ANSACheck

Da 4 a 10 anni per compravendita voti - RIPRODUZIONE RISERVATA

Da 4 a 10 anni per compravendita voti - RIPRODUZIONE RISERVATA
Da 4 a 10 anni per compravendita voti - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il disegno di legge approvato oggi in quarta lettura dal Senato riscrive la norma contenuta nell'articolo 416-ter del codice penale, quello che punisce il voto di scambio politico-mafioso. Secondo la nuova versione, riformulata alla Camera e accolta in via definitiva anche a Palazzo Madama, il mafioso che promette o procura voti e il politico che li accetta, offrendo in cambio "denaro o altra utilità" rischiano entrambi dai 4 ai 10 anni di carcere. Finora la compravendita dei voti mafiosi era punita solo in presenza di una erogazione di denaro.

Questa la norma: "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso) - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". Nella versione originaria, poi cambiata dal Senato, si prevedevano pene più alte, cioè dai 7 ai 12 anni. Inoltre si stabiliva la punibilità non solo dell'offerta di denaro e di "qualunque" altra utilità (aggettivo indefinito poi tolto) in cambio dei voti, ma anche della "messa a disposizione" del politico nei confronti dell'associazione criminale. La misura, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà legge e potrebbe venire applicata anche per le prossime elezioni europee.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza