Per chi si ravvede in caso di
omissione di pagamento di contributi dal primo settembre ci
saranno sanzioni più leggere con la rinuncia alla richiesta
della maggiorazione. Lo ricorda il Messaggero con riferimento a
un decreto dello scorso marzo che prevede che "se il pagamento
dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in
unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione (del
5,5%, ndr) non trova applicazione".
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o
dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste
in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere,
retribuzioni erogate o redditi prodotti la sanzione civile può
arrivare al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli
enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti
sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione
d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o
premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il
tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi è
effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40
per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti
entro la scadenza di legge.
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