L'Inps assicura, nella sua qualità di
sostituto di imposta, anche nel 2024 le attività di assistenza
fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'Inps nel
modello 730 . Quindi provvederà a effettuare nei tempi previsti
le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di
queste dichiarazioni. Lo chiarisce l'Istituto in un messaggio.
L'Inps non può essere sostituto di imposta nel caso di
erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio,
le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o
a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali (assegni
sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e
universale per i figli a carico e assegno per il nucleo
familiare). Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei
casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data
antecedente al 1° aprile 2024.
I modelli 730/4 sono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate
all'Inps e riportano i conguagli derivanti dall'abbinamento
della dichiarazione 730, che i sostituti d'imposta effettueranno
sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali, ad esempio, le
retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti
pensionistici.
L'Istituto può gestire le risultanze contabili del modello
730/4 se nel 2024 il dichiarante percepisce una prestazione
imponibile ai fini Irpef (ad esempio, pensione di vecchiaia,
pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
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