Il Tar della Lombardia si pronuncia
in sede cautelare, a favore dei commercianti che hanno fatto
ricorso per ottenere l'annullamento e la sospensione
dell'efficacia dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano che
impone una stretta alla movida selvaggia. In particolare, il
provvedimento, che sarà in vigore fino al 4 novembre,
regolamenta gli orari dell'asporto e dei dehors nelle zone della
movida limitando l'utilizzo dei plateatici non oltre l'una di
notte nei giorni feriali e alle due nei festivi e proibendo
vendita e somministrazione per asporto delle bevande alcoliche
dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino.
Il Tar, come spiega la Confcommercio di Milano, ha ritenuto
apprezzabili favorevolmente, secondo quanto previsto dal codice
del processo amministrativo, le esigenze rappresentate da varie
imprese di pubblico esercizio milanese, appoggiate "ad
adiuvandum" da Confcommercio.
Il Tar ha dunque fissato al 6 febbraio la data dell'udienza
pubblica per trattare il merito del ricorso.
"I giudici amministrativi - spiega Marco Barbieri, segretario
generale di Confcommercio Milano - all'udienza dell'11 luglio
hanno ritenuto apprezzabili favorevolmente le argomentazioni dei
ricorrenti. Poi ci sono, naturalmente, i tempi fisiologici della
giustizia. Ma il provvedimento del Tar deve ora far riflettere
il Comune di Milano sull'opportunità di proseguire con
quest'ordinanza che danneggia le attività di pubblico esercizio.
Nel giudizio di merito, se favorevole, si valuteranno, infatti,
anche i danni economici che le imprese ricorrenti stanno subendo
in questi mesi".
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