Entro il 29 febbraio sarà disponibile
nella procedura Assegno di inclusione, accessibile dal portale
dell'Inps, il dettaglio delle causali delle domande respinte per
le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla
sede dell'Istituto territorialmente competente entro 30 giorni
dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, o
presentare ricorso giudiziario. Lo chiarisce l'Inps in un
messaggio.
Per le domande in evidenza alle sedi per omissioni o
difformità della Dsu, si legge, gli utenti riceveranno un
Sms/mail di notifica. Le sedi, presa in carico la domanda,
contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione
integrativa o una nuova Dsu al fine di eliminare l'evidenza. I
richiedenti l'Adi hanno 60 giorni per integrare la
documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una
nuova Dsu presso la sede. Decorso inutilmente questo termine, la
domanda sarà respinta.
Le domande poste nello stato di sospesa per incongruenza
della composizione del nucleo familiare tra Dsu e stato di
famiglia-Anpr, risultante dagli archivi a disposizione
dell'Istituto, sono, invece, sottoposte all'accertamento da
parte delle sedi dell'effettiva veridicità del nucleo. Fatte le
verifiche l'operatore potrà confermare la discordanza sul
sistema Isee e respingere la domanda ovvero, nel caso in cui,
invece, dall'accertamento risulti, nonostante la discordanza con
Anpr (l'Anagrafe nazionale), la veridicità del nucleo (ai fini
Isee), potrà utilizzare la funzione di annullamento della
"sospensione", consentendo il completamento favorevole
dell'istruttoria.
Le domande assoggettate al controllo preventivo - conclude
l'Inps - saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60
giorni dall'inizio della sospensione, in assenza di conferma
della discordanza da parte dell'operatore di sede.
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