L'assegno unico universale per i
figli spetta anche ai cittadini stranieri che, in possesso dei
requisiti di reddito e residenza, hanno un permesso di soggiorno
in attesa di occupazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Trento
con sentenza del giudice Giorgio Flaim, condannando l'Inps per
condotta discriminatoria e accogliendo il ricorso presentato dal
patronato Inca Cgil con l'intervento di Asgi (Associazione per
gli studi giuridici sull'immigrazione) rappresentati dagli
avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso.
Una straniera residente in Trentino si è visto negato il
beneficio dell'assegno unico perché, sulla base di quanto
previsto da una circolare Inps, ma non specificato nella legge,
la persona straniera con figli ha diritto all'assegno unico
universale se in possesso di un permesso di soggiorno per
lavoro. Requisito che la donna non aveva più a seguito della
perdita del proprio lavoro.
Il giudice Flaim ha definito la decisione dell'Istituto
discriminatoria perché viola il principio di parità di
trattamento fra cittadini dell'Unione e stranieri soggiornanti
in Ue titolari di permesso unico lavoro. Così ha obbligato Inps
a riconoscere alla signora l'assegno universale, pari a 335 euro
al mese, a decorrere dalla data di presentazione della domanda,
cioè dal marzo 2022.
Visto che il ricorso è stato patrocinato anche da Asgi, che
agisce a tutela di interessi collettivi - sottolinea la Cgil del
Trentino - la decisione del Tribunale assume valenza estensiva
per tutte le cittadine e i cittadini stranieri che si trovano
nella medesima condizione dell'utente che si è rivolta al
patronato Inca, cioè hanno un permesso di soggiorno in attesa di
lavoro. Così l'Inps è obbligata a modificare la propria
circolare e a riesaminare tutte le domande rigettate per i
cittadini in possesso di permesso in attesa di lavoro.
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