A seguito dell'alluvione che si è
abbattuta sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre, l'Inps dà
chiarimenti sull'accesso alla Cassa integrazione salariale
ordinaria e ricorda che per gli "Eventi Oggettivamente Non
Evitabili" (EONE), tra i quali è ricompresa "l'alluvione" " i
datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo
addizionale". L'Inps sottolinea che le domande devono essere
presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui
l'evento si è verificato e che l'obbligo dell'informativa
sindacale non è preventivo. E' sufficiente, anche dopo l'inizio
della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, indicare
alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di
sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati.
In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro che hanno sospeso o
ridotto l'attività nelle province di Ancona e Pesaro non devono
dare dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato
sull'attività lavorativa. La relazione tecnica da trasmettere
può limitarsi a descrivere la tipologia delle attività svolte e
a dichiarare l'avvenuta sospensione delle stesse.
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