(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Non è opportuno circoscrivere,
attraverso il richiamo esclusivo agli incarichi ricevuti,
l'ambito dei professionisti che possono essere iscritti
nell'albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e
controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi, e
non consentire, invece, un allargamento a professionisti dotati
delle competenze aziendalistiche necessarie in situazioni di
continuità aziendale". Questo quanto evidenziato dal presidente
del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in
una lettera inviata alla ministra della Giustizia, Marta
Cartabia, al sottosegretario della Giustizia, Francesco Paolo
Sisto e alla presidente della Commissione per la revisione del
Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza, Ilaria Pagni.
A giudizio del vertice dei professionisti, "è il momento in cui
le competenze aziendalistiche maggiormente occorrerebbero per
affrontare il rischio di un numero rilevante di crisi aziendali,
a causa", tra l'altro, "delle conseguenze della pandemia e del
conflitto ucraino sul costo delle materie prime e dell'energia"
e viste le novità apportate dalla Direttiva Insolvency al ruolo
di Commissario giudiziale. "Il riferimento esclusivo, ai fini
del primo popolamento dell'Albo, agli incarichi già ricevuti -
scrive de Nuccio - rischia di creare un cortocircuito, perché i
soggetti che verrebbero incaricati sarebbero solo quelli che già
hanno ricevuto incarichi solo negli ultimi anni, e ciò
penalizzerebbe chi ha esperienze in corso, il cui incarico
risale a qualche anno prima, ma soprattutto i più giovani e
tutti coloro che, nell'attesa dell'attuazione del percorso
formativo ministeriale, hanno comunque assolto ad obblighi
formativi nella materia della ristrutturazione aziendale e della
crisi d'impresa". Per il numero uno dei commercialisti, "dunque,
è indispensabile che il primo popolamento dell'Albo valorizzi,
per chi non può contare sul numero degli incarichi, la specifica
competenza risultante da evidenze oggettive, quali pubblicazioni
su riviste scientifiche, relazioni a convegni di riconosciuto
livello, docenza a corsi di formazione sul Codice della Crisi di
impresa e della insolvenza tenuti dagli Ordini o dalle
Università, oppure la già avvenuta frequenza dei medesimi corsi
di formazione", si chiude la nota. (ANSA).