(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - Mentre continuano le polemiche sul
super Green pass per viaggiare sullo Stretto col presidente
della Regione che decide di consentire ai siciliani di salire
sulle navi col tampone negativo ma non di rientrare in Sicilia e
il sindaco Cateno De Luca che vive in tenda sul molo e fa lo
sciopero della fame fino a che il governo nazionale non varerà
una norma apposita, Nello Musumeci, nell'ordinanza sui
collegamenti marittimi in Sicilia, inserisce anche le scuole
abrogando, l'articolo 2 della precedente misura del 7 gennaio
scorso che concedeva ai sindaci di comuni in zona arancione la
possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e
attivare la Dad. Diversi sindaci anche di città capoluogo
avevano chiuso le scuole provocando ricorsi e decisioni del Tar
che aveva ordinato la riapertura degli istituti. La norma
nazionale concede deroghe per la presenza a scuola solo ai
comuni in zona rossa. L'art. 2 della precedente ordinanza di
Musumeci diceva che nei territori dichiarati zona rossa o
arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione
del covid 19, previo parere dell'Asp, il sindaco può adottare
provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività
didattiche con conseguente adozione della Dad.
E nel dibattito sui vaccini entra il consiglio di giustizia
amministrativa per la Sicilia che ha disposto una istruttoria
per sapere come il cittadino venga seguito prima e dopo il
vaccino anti covid.
Modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello
generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte
del medico vaccinatore, anche sulla basa dell'anamnesi
pre-vaccinale; se vengano consigliati all'utenza test
pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il
corredo genetico individuale può influire sulla risposta
immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino);
chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche
eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla
base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già
contagiati dal virus; le modalità di raccolta del consenso
informato. Sono alcuni dei quesiti che il Cga chiede al collegio
composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal
presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso
il ministero della Salute e dal direttore della Direzione
generale di prevenzione sanitaria per la "verifica della non
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'obbligo vaccinale". Il collegio incaricato
dell'istruttoria dovrà inoltrare una dettagliata relazione, alla
quale dovranno essere allegati i documenti di riferimento, entro
il 28 febbraio. L'udienza camerale è fissata per il 16 marzo,
alle ore 9. Il Cga è intervenuto nell'ambito della valutazione
dell'appello, proposto da un tirocinante, iscritto al terzo anno
del corso di Laurea d'Infermieristica, non ammesso al corso
formativo in strutture sanitarie perché non si è sottoposto al
vaccino per il Covid-19. Il Tar aveva dato ragione
all'Università degli Studi di Palermo (ANSA).