"Oggi il Cdm ha approvato lo schema
legislativo in materia di invecchiamento attivo e assistenza
sociosanitaria per persone non autosufficienti. Il provvedimento
sarà trasmesso alle Camere dopo parere della conferenza
Stato-Regioni. Si punta alla sanità preventiva e alla
telemedicina e vengono previsti anche il riordino
dell'assistenza socio sanitaria. Sono previste risorse pari a un
miliardo di euro". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio
Schillaci, al question time al Senato.
Queste le misure di competenza del ministero della Salute.
ARTICOLO 4: congiuntamente al Dipartimento per le politiche
della famiglia, realizzazione di periodiche campagne
istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di
invecchiamento attivo; adozione, di concerto con i Ministri del
lavoro delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e
le pari opportunità e per le disabilità, delle linee di
indirizzo nazionale per la promozione dell'accessibilità delle
persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.
ARTICOLO 9: promozione dell'utilizzo degli strumenti di
sanità preventiva e di telemedicina, per consentire il
mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona
anziana presso il proprio domicilio.
ARTICOLO 13: introduzione di misure volte a incentivare la
relazione con gli animali d'affezione, nella prospettiva di
tutela del benessere psicologico dell'anziano, promuovendo
l'accesso degli animali nelle strutture residenziali e
prevedendo specifiche agevolazioni per l'adozione di animali
domestici.
ARTICOLO 26: integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari
e sociali, promuovendo la collaborazione attiva tra Ambiti
territoriali sociali, Aziende sanitarie e distretti sanitari.
ARTICOLO 27: accesso ai servizi sociali e sociosanitari
attraverso i Punti unici di accesso (PUA), che coordinano e
organizzano l'attività di valutazione dei bisogni e di presa in
carico della persona anziana (valutazione multidimensionale
unificata - VMU). In particolare, si definisce l'ambito di
applicazione della disciplina individuando gli Ambiti
territoriali sociali e stabilendo i requisiti che devono essere
posseduti dall'anziano per accedere ai servizi dei PUA secondo
criteri di priorità definiti di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità.
ARTICOLO 28: istituisce la valutazione multimediale unificata
come strumento scientificamente validato, informatizzato e
digitale, i cui risultati sono resi disponibili su piattaforme
interoperabili, al fine di promuovere la semplificazione e
l'integrazione delle procedure di accertamento e valutazione
della condizione di persona anziana.
ARTICOLO 29: gli Ambiti territoriali sociali, le Aziende
sanitarie e i distretti sanitari, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono a garantire l'attivazione degli
interventi definiti dal progetto di assistenza individuale
integrato, finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione
della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante
prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate.
Le prestazioni sono sottoposte a monitoraggio, tramite apposito
Sistema Informativo (SIAD), che si avvale anche delle
informazioni e dei dati derivanti dall'integrazione dei flussi
del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).
Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della Salute,
di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e per le disabilità, siano definite le Linee guida nazionali per
l'integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari
previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per
l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale
della presa in carico della persona anziana non autosufficiente
e della sua famiglia, ferma restando la competenza legislativa
regionale per la definizione delle procedure per
l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare
socioassistenziale.
ARTICOLO 31: disposizioni per garantire, nell'ambito
dell'assistenza residenziale e semiresidenziale, i trattamenti
riabilitativi in favore delle persone anziane con disabilità
psichiche e sensoriali, previa valutazione multidimensionale
unificata e stesura del progetto riabilitativo individuale.
ARTICOLO 32: prevede che l'accesso alle cure palliative sia
garantito, tramite la rete nazionale e le reti regionali e
locali delle cure palliative, a tutti i soggetti anziani non
autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento
cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se
esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento
significativo della vita.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA