(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Una norma che "prevede l'esonero dal
pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per
l'acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti
di "prima casa", o per il trasferimento o la costituzione di
nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che
abbiano i requisiti di "prima casa" a favore di soggetti che non
abbiano compiuto nell'anno 36 anni di età e che abbiano un Isee
non superiore a 40.000 euro annui". Così parte il vademecum del
Consiglio nazionale del Notariato sul capitolo del decreto
Sostegni bis dedicato alle agevolazioni per i giovani che
vogliano comprare una abitazione, riconoscendo "agli acquirenti
un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta
all'impresa in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può
essere portato in diminuzione dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente
alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in
compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi", scrive
l'Ordine dei professionisti.
La misura, si legge, si applica agli atti stipulati dalla
data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021,
fino al 30 giugno 2022. E, chiariscono i notai, "laddove
l'Agenzia delle Entrate riscontri l'insussistenza degli altri
requisiti previsti come l'età, il valore Isee o il periodo
temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere
corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e
interessi. Non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni
per l'applicazione dell'agevolazione 'prima casa', l'imposta di
registro sarà pagata nella misura del 2% e l'imposta sostitutiva
per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%", si
chiude la guida. (ANSA).