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Studio Lunelli, Udine: il processo tributario

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Studio Lunelli, Udine: il processo tributario

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Responsabilità editoriale di PRIMA PAGINA ITALIA

Cos'è il processo tributario, come si svolge il contenzioso tributario, la disciplina, il ricorso, le impugnazioni e il processo tributario telematico. Ne parliamo con gli esperti dello Studio Lunelli di Udine.

27 novembre 2021, 11:36

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Il contenzioso tributario è un procedimento che può essere instaurato dal contribuente, il quale ritiene che un atto emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione finanziaria non sia fondato o legittimo: si può trattare, per esempio, di una cartella di pagamento, di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione e così via.

 

Come funziona il contenzioso tributario?

La giurisdizione tributaria viene esercitata:

a. in primo grado dalle Commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nel capoluogo di ogni Provincia;

b. in secondo grado dalle Commissioni tributarie regionali, che hanno sede nel capoluogo di ogni Regione;

c. in “terzo grado”, dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

I ricorsi formulati dai contribuenti devono essere presentati alle Commissioni tributarie provinciali competenti per territorio, mentre le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali possono essere appellate davanti alle Commissioni tributarie regionali. Le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, a loro volta, possono essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione.

Il processo tributario presenta profonde differenze rispetto a quello civile, ciò che costituisce la “prova regina” sono le “carte” e i “documenti”, non essendo ammessi come mezzi di prova né il giuramento, né la testimonianza.

 

Possiamo, quindi, affermare che è necessario conservare sempre le prove?

Assolutamente sì! L’amministrazione finanziaria ha ben cinque anni per sottoporre ad accertamento le dichiarazioni fiscali dei contribuenti, che diventano sette in caso di omessa presentazione della dichiarazione ed anche otto in casi particolari.

Quanto alla durata del processo tributario, lo stesso si segnala per una certa celerità nei primi due gradi mentre, per la Corte di Cassazione, i tempi si allungano a 5-6 anni di media.

 

Ma come si presenta un ricorso tributario?

Il ricorsotributario va presentato da un professionista abilitato all’assistenza tecnica entro sessanta giornidalla data di notifica dell’atto che si intende impugnare:

- prima, all’Ente impositore (spesso l’Agenzia delle Entrate, in quanto competente per le imposte maggiori come IRPEF, IRES, IRAP, imposta di registro oppure, anche un ente territoriale locale come il Comune, nel caso di tributi come l’IMU o la TARI)

-  poi, nei trenta giorni successivi, alla Commissione tributaria provinciale, cioè al giudice di primo grado.

Anche a costo di risultare ripetitivi, si raccomanda ai contribuenti di rivolgersi ad un professionista specializzato in contenzioso tributario e di attivarsi prima possibile non “attendendo gli eventi”, perché la redazione di un ricorso tributario, in termini sufficientemente accurati, richiede tempo.

 

Il processo tributario telematico sta funzionando?

SulProcesso Tributario Telematico il giudizio non può che essere positivo, dal momento che ha garantito una flessibilità prima sconosciuta. Ora non c’è più un fascicolo processuale cartaceo da andare a recuperare o consultare nelle segreterie delle Commissioni tributarie, ma un fascicolo “telematico” dove gli atti del procedimento sono dei file che possono essere comodamente consultati via internet.

Unico “neo”, ammesso di considerarlo tale, riguarda l’utilizzo del PTT che richiede un’elevata specializzazione al professionista del contenzioso tributario, perché presuppone una conoscenza piuttosto approfondita delle norme sul processo tributario telematico. La raccomandazione per i contribuenti è, ancora una volta, quella di rivolgersi a professionisti esperti in questa particolare “nicchia” ed anche strutturati, perché l’attività di segreteria degli studi ha dovuto acquisire una “pratica” completamente nuova e diversa rispetto alla vecchia prassi “cartacea”.  

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