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Naufragio Al Salam:avv.Corte Ue, sì alla richiesta danni al Rina

La nave certificata dalla società italiana batteva bandiera di Panama

15 gennaio, 11:42
TRAGEDIA MARITTIMA DEL TRAGHETTO 'AL SALAM BOCCACCIO '98' [ARCHIVE MATERIAL 20100721 ] TRAGEDIA MARITTIMA DEL TRAGHETTO 'AL SALAM BOCCACCIO '98' [ARCHIVE MATERIAL 20100721 ]

 I superstiti e le famiglie delle oltre mille vittime del naufragio nel Mar Rosso della nave 'Al Salam Boccaccio 98', avvenuto il 3 febbraio 2006, possono chiedere un risarcimento dei danni subiti alla Rina SpA e all'Ente registro italiano navale, che hanno classificato e certificato la nave battente bandiera panamense. E' quanto sostiene l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Maciej Szpunar nelle sue conclusioni relative alla richiesta di chiarimenti inoltrata alla Corte dal Tribunale di Genova. Nel 2013 i superstiti e i familiari delle vittime si erano rivolti alla giustizia italiana ritenendo che le operazioni di certificazione e di classificazione della nave effettuate dagli organismi con sede a Genova siano all'origine del naufragio. Rina SpA e l'Ente registro italiano navale, dal canto loro, affermano di aver agito in qualità di delegati della Repubblica di Panama, Stato sovrano, e fanno valere l'immunità giurisdizionale. Le attività di classificazione consistono nella verifica che una nave sia costruita conformemente alle regole di classe e mantenuta correttamente. La certificazione statutaria, rilasciata dallo Stato di bandiera o - come nel caso della Al Salam Boccaccio 98 - da parte di un ente autorizzato, attesta che la nave soddisfa i requisiti internazionali su ambiente e sicurezza. Il Tribunale di Genova si è rivolto alla Corte di giustizia Ue per chiedere se debba rinunciare a pronunciarsi sulla controversia in ragione dell'immunità giurisdizionale invocata da Rina SpA ed Ente registro italiano navale. Oppure se debba applicare il regolamento Ue 'Bruxelles I' in qualità di giudice del luogo in cui ha sede l'ente contro il quale la domanda di risarcimento è stata proposta. L'avvocato generale ha ricordato che l'immunità giurisdizionale degli Stati non è assoluta perché è applicata solo quando la controversia riguarda atti compiuti nell'esercizio di pubblici poteri. Nel caso della Al Salam, l'avvocato sostiene che Panama abbia delegato agli enti italiani delle attività di natura tecnica che non rientrano nell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Quindi, un'azione di risarcimento danni contro gli enti che hanno compiuto le operazioni rientra nell'ambito di applicazione delle norme Ue. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la sentenza della Corte ma spesso ne anticipano i contenuti.(ANSA).

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