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Lancia sassi ai cani, inchiodato dalla telecamera e condannato

Lancia sassi ai cani, inchiodato dalla telecamera e condannato

Cassazione conferma condanna per imputato denunciato da vicina

ROMA, 22 marzo 2023, 17:51

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Aveva tentato di colpire i cani che si trovavano sul terrazzo di una vicina di casa, lanciando dei sassi dal basso di una palazzina e sperando di farla franca, ma l'uomo non ha fatto i conti con l'impianto di videosorveglianza che la donna aveva installato a tutela dei suoi 'quattrozampe'.
    Nel confermare la condanna dell'imputato, Giuseppe M. - un 73enne di Ghedi (Brescia) - giudicato colpevole del tentativo di fare del male ai cani della signora, fatto avvenuto nel bresciano, la Cassazione ha respinto la tesi difensiva che ha sostenuto che non erano utilizzabili nel processo "le immagini degli impianti di videosorveglianza privata installati illegittimamente" in quanto, a suo dire, erano troppo invasive della privacy altrui. A sostegno della sua denuncia, la proprietaria dei cani aveva allegato le riprese video che erano l'unica prova contro l'uomo.
    Con riferimento ai filmati, gli 'ermellini' affermano che "le riprese video allegate alla denuncia-querela non sono soggette alla disciplina delle intercettazioni e costituiscono invece prove documentali legittimamente acquisibili, mentre la tutela della riservatezza non è assoluta, ma sub-valente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria del processo penale".
    Dunque fanno fede i filmati delle telecamere private, anche quelle con un raggio d' azione 'eccessivo'. In favore della proprietaria dei cani sono state liquidate, a carico di Giuseppe M., 2.340 euro come condanna generica al risarcimento del danno.
    Anche se, fortunatamente, i cani presi di mira non sono stati colpiti, la Cassazione ricorda che - per dar luogo all'indennizzo - è "sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente".
   

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