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Mentire in amore per soldi non è truffa

Mentire in amore per soldi non è truffa

Le motivazioni con cui il tribunale di Milano ha assolto un uomo

MILANO, 17 settembre 2015, 17:20

Redazione ANSA

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Il "semplice mentire sui propri sentimenti", ossia la "nuda menzogna", non "integra una condotta tipica di truffa" nel caso in cui una persona si sia fatta prestare dei soldi dal proprio partner senza restituirli prima di troncare la relazione. Con queste motivazioni il Tribunale di Milano ha assolto un uomo che era accusato di truffa e appropriazione indebita per aver sfruttato, secondo l'accusa, l'amore provato per lui da una donna, intascando circa 16 mila euro. La sentenza è stata emessa lo scorso luglio dal giudice Ilio Mannucci Pacini e le motivazioni, depositate qualche giorno fa, sono state pubblicate sul sito specializzato www.penalecontemporaneo.it.
L'uomo era imputato per aver "indotto in errore" la donna nel 2009, sfruttando il suo "sentimento affettivo" assicurando, in particolare, "a quest'ultima che l'avrebbe portata in Perù ove avrebbe iniziato un'attività commerciale". E si "sarebbe fatto corrispondere svariate somme di denaro per un importo complessivo di 16.500 euro", mai restituite "nonostante le ripetute richieste".
Nelle motivazioni il giudice illustra una serie di valutazioni giuridiche per spiegare che "la truffa, per così dire, 'sentimentale' è astrattamente concepibile ma in concreto difficilmente ravvisabile". E nel caso "in esame difettano tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa". Per il giudice, infatti, "non c'è truffa allorché l'inganno non sia stato tessuto in modo artificioso attraverso un'alterazione della realtà esterna" o con una "menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realtà". Il "semplice mentire" in amore, dunque, non basta. Il dolo, poi, "deve essere presente al momento dell'inizio della condotta" e "sono dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell'ambito di una relazione che non sia stata ab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso". E, inoltre, spiega il giudice, anche nel caso di un "ricco erede" ingannato da una "giovane e bellissima donna" ricoperta di "doni" e "ingenti capitali" non c'è reato, se esiste il "ragionevole dubbio" che la "presunta vittima" non si sarebbe comportata in modo diverso pur "sapendo della reale intenzione" della donna.

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